Doc'S n. 8 - Edizone di Ascoli Piceno - page 12

- Settembre 2013 n. 8
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Il consenso informato deriva dall’evoluzione concettuale
del rapporto medico-paziente.
In passato, il processo decisionale era tutto concentrato
sulla figura del medico quale unico soggetto capace
di determinare il corso degli eventi. La maggiore
consapevolezza del cittadino delle proprie prerogative
in campo medico, le nuove conoscenze in campo
biomedico, farmacologico e scientifico, nonché le
questioni etiche sollevate e approfondite attualemnte
hanno rovesciato la concezione tradizionale
dell’attività medica.
Nella nuova prospettiva
i doveri del medico
sono
subordinati ai diritti del malato e, in primis, alla sua
libertà di autodeterminazione.
Il consenso informato è alla base di questo recente
rapporto, in cui si pone al centro dell’attenzione del
medico non solo la malattia, ma anche la persona
bisognosa di cure. Il diritto del paziente di sapere e di
consentire rappresenta l’aspetto cruciale
di un nuovo modello di rapporto con il medico di
“alleanza terapeutica”.
Ne scaturisce il dovere di informazione da parte del
medico, al quale corrisponde una partecipazione attiva
del paziente che può considerare l’informazione
una sua prerogativa irrinunciabile.
Il consenso informato: la normativa di riferimento
L’acquisizione del consenso informato ad un atto medico
ha
fondamento giuridico
nell’art. 32 della Costituzione,
secondo il quale “nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario, se non per
disposizione di legge”.
L’acquisizione del consenso informato
del paziente
costituisce un preciso dovere deontologico da parte
del medico, secondo gli artt. 30-38 del Codice di
deontologia medica approvato nel 1998. Il consenso
informato è il presupposto di legittimità dell’atto
medico,
come stabilito dalla Cassazione
Civile
(Sezione III, sentenze n. 26446 del 11.07.2002, n. 2439
del 18.06.1975 e n.1950 del 25.7.1967).
La mancanza del consenso informato
può dunque
costituire i reati di violenza privata
(art. 610 c.p.),
stato di procurata incapacità mediante violenza (art.
613 c.p.), lesione volontaria (artt. 582-3 c.p.) e omicidio
preterintenzionale (sentenza n. 699 del 21.04.1992
della Cassazione Penale, sezione V), salvo i casi di
stato di necessità (art. 54 c.p.) e di trattamenti sanitari
obbligatori per legge (TSO).
Quando è un consenso informato, a tutti gli effetti
Un consenso informato è valido se presenta i seguenti
requisiti.
Personale
: non è ammessa alcuna
forma di
rappresentanza
se non in caso di incapacità;
Il trattamento dei minori e degli infermi di mente
richiede il preliminare consenso informato validamente
espresso dal rappresentante legale (artt. 316, 317 e
155 c.c. e art. 6 della legge n. 898/1970), in conformità
all’art.32 del Codice di deontologia medica.
In caso di opposizione da parte del rappresentante
legale a trattamenti necessari e indifferibili a favore
di minori o infermi di mente (art. 414 c.c.), il medico
è tenuto ad informare l’autorità giudiziaria (giudice
tutelare presso la Pretura) che ai sensi dell’art. 333 c.c.
può ordinare l’esecuzione dei provvedimenti necessari.
Sono trattamenti sanitari obbligatori per legge quelli
coattivi imposti per malattie mentali (legge n. 180/1978),
malattie veneree in fase contagiosa (art. 6 della legge n.
837/1956) e malattie infettive e diffusive (D.M. Sanità del
5.7.1975 e art. 253 TULS n. 1265 del 27.7.1934).
La procedura dei TSO coattivi è stabilita dagli artt. 33 e
34 della legge n. 833/1978, e gli accertamenti degli stati
di ebbrezza alcoolica o da stupefacenti (artt. 5-6 del Cod.
della strada, legge 01/08/2003 n. 214).
Sono invece trattamenti sanitari obbligatori non
coattivi quelli imposti al lavoratore al fine di ridurre
l’inabilità permanente al lavoro (artt. 87-89 del DPR n.
1124 del 30.6.1965), le vaccinazioni obbligatorie (Corte
Costituzionale, sentenze n. 307/1990, n. 132/1992
e n. 258/1994)
Esplicito
: manifestazione in modo espresso, univoco
relativo ad atti medici specifici e determinati;
Forma libera
:
solo nei casi particolari previsti dalla legge è
obbligatorio che esso sia espresso in forma scritta,
ad esempio, per effettuare trasfusioni di sangue o di
emoderivati (art. 4 del D.M. Sanità del 01.09.1995), per
somministrare farmaci in sperimentazione (D.M. Sanità
del 27.4.1992, allegato 1) e per donare organi (art. 2 della
legge n. 458/1967).
Secondo il
Comitato Nazionale di Bioetica
(documento
del 20.6.1992), l’informazione volta all’acquisizione del
consenso deve riguardare una breve descrizione della
metodica indicata e delle alternative terapeutiche,
le finalità, le possibilità di successo, i rischi e gli effetti
collaterali in merito al caso in esame.
L’oralità su entrambi i fronti sottolinea la relazione
fiduciaria tra medico e paziente e l’esigenza di evitare
ogni forma di generalizzazione e burocratizzazione
Professione
di Agnese Valentini
uno strumento importante per medico e paziente
Consenso informato, per chi?
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