Doc'S n. 8 - Edizone di Ascoli Piceno - page 10

- Settembre 2013 n. 8
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di Antonio Avolio
ipotesi di polizza collettiva per i medici
La scadenza per l’obbligo di assicurazione professionale
obbligatoria per i medici e gli odontoiatri è slittata di
un anno. Restano, però, sul tappeto le problematiche
relative alla responsabilità professionale.
Intanto, alla Camera è stato presentato un
disegno
di legge sulla responsabilità professionale a firma
dell’on. Fucci
(ginecologo, PDL).
Il Presidente della FNOMCeo
, Amedeo Bianco, ha
avuto un incontro con tutte le rappresentanze sindacali
ed è sua intenzione proporre un disegno di legge al
Senato che affronti compiutamente tutte le criticità
della questione:
l’autolegittimazione delle attività mediche e
sanitarie
nella tutela del diritto alla salute e la loro
ridefinizione legislativa;
l’affermazione che le attività mediche e sanitarie
sono esercitate in piena autonomia e responsabilità
da parte dei professionisti e quindi le norme
regolamentari devono operare nel rispetto
di tali principi;
il rafforzamento dell’
art. 348 del c.p.
per l’esercizio
abusivo della professione con confisca dei beni.
Altra direttrice di intervento riguarda l’aspetto penale
dell’errore medico.
Non potendo depenalizzare l’atto medico, sarebbe
opportuno circoscrivere i comportamenti colposi che
si discostino in maniera conclamata e ingiustificata
Professione
Assicurazione obbligatoria e
responsabilità professionale
dalle buone pratiche cliniche, avvicinando più possibile la
valutazione della colpa del medico alla colpa del giudice.
In ambito civile, per quanto riguarda i medici dipendenti del
Servizio Sanitario Nazionale e i professionisti che operano
in strutture sanitarie private, il primo obiettivo è definire
la cosiddetta responsabilità della struttura. Stabilire, cioè,
che qualsiasi struttura autorizzata ad erogare prestazioni
sanitarie è tenuta a rispondere del danno verso terzi per tutti
i professionisti operanti nella struttura stessa e l’eventuale
azione giudiziaria va rivolta direttamente all’azienda, e non al
professionista che va comunque informato.
Tale orientamento, pur essendo prevalente in giurisprudenza
da molti anni, trova attualmente la sua
criticità nelle azioni
di rivalsa nei confronti del professionista
quando la
Corte dei Conti, entrando nel merito delle sentenze o dei
patteggiamenti, giudica i risarcimenti erogati dalle strutture
o i premi assicurativi pagati dalle Aziende e/o Regioni come
indebito utilizzo di pubblico denaro.
È necessario anche intervenire sui
termini di prescrizione
:
attualmente la responsabilità del medico e della struttura
è di natura contrattuale e si prescrive in dieci anni, ma
l’interpretazione corrente della giurisprudenza concede di
fatto altri dieci anni per la “consapevolezza” del fatto e la
sospensione dei termini di prescrizione.
Oltre ad intervenire sui termini della prescrizione, si potrebbe
ampliare il concetto di “attività pericolose”
(art. 2236 del c.c.)
anche alle attività medico-sanitarie: ciò permetterebbe al
giudice di creare un contesto più favorevole al soccombente,
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