Guida Bonus 2024

51 Guida aggiornata al 1° marzo 2024 • edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. COSA SPETTA Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 è riconosciuta la detrazione del 110%. Per i possessori di unità unifamiliari (villette) o unità abitative facenti parte di edifici multifamiliari (case a schiera), è possibile beneficiare del Superbonus sino al 31/12/2023 se alla data del 30 settembre 2022 sono stati realizzati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, anche se iniziati a partire dal 1° luglio 2022. Per i medesimi beneficiari che hanno effettuato interventi nel 2023 è riconosciuta la detrazione nella misura del 90% alle seguenti condizioni: i lavori devono essere eseguiti sull’immobile adibito ad abitazione principale (solo proprietari o titolari di diritto reale), il possessore deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (somma dei redditi complessivi anno d’imposta 2022 del contribuente, del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto e dei familiari fiscalmente a carico, diviso per un coefficiente da 1 a 3 c.d. “quoziente familiare”). Per gli interventi su unità unifamiliari (villette) o unità abitative facenti parte di edifici multifamiliari la detrazione non è più riconosciuta dal 1° gennaio 2024. L’agevolazione è stata prorogata solo per alcuni dei beneficiari e con percentuali differenziate dalle ultime leggi di bilancio e dal Decreto-legge “Salva spese”. In particolare, per i condomìni e per i proprietari o comproprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari spetta: • 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2022; • 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023 se è stata presentata la CILAS entro il 25.11.2022; in caso di condomini, se delibera di esecuzione dei lavori è stata approvata entro il 18.11.2022, la CILAS è stata presentata entro il 31.12.2022 oppure delibera di esecuzione dei lavori approvata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la CILAS presentata entro il 25.11.2022; • 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025 per interventi Superbonus effettuati su edifici esistenti ubicati nei territori colpiti da eventi sismici; • 90% per le spese sostenute nel 2023 a determinate condizioni (presentazione CILA Superbonus e delibera assembleare di autorizzazione all’esecuzione degli interventi entro una determinata data); • 70% per le spese sostenute nel 2024; • 65% per le spese sostenute nel 2025. A favore dei soggetti che hanno realizzati interventi Superbonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 è riconosciuto un contributo, a determinate condizioni, in relazione agli interventi effettuati dai condomìni, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o del medesimo edificio, dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), in riferimento ad interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

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