Bonus e Superbonus
◼ PER QUALI INTERVENTI SI HADIRITTOAI BONUS E AL SUPERBONUS ◼ 35 ● Bonus fiscale del 110% in 5 anni (se lavori effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2022) con un massimale di 96.000 euro per ogni unità abitativa; per i condomìni, qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 30 giugno 2022, fino al 31 dicembre 2022. Tale intervento è «trainante». ► C OSA SIGNIFICA per unità abitative e condomìni, rimborso in 5 anni del 110% della spesa sostenuta fino ad un massimale di 96.000 euro per ciascuna unità abitativa, per interventi di miglioramento antisismico. Non è previsto alcun passaggio a classi di rischio sismico inferiori. Tale Superbonus è riconosciuto con le tem- pistiche sopra riportate. Il limite di spesa di 96.000 per interventi antisismici è aumentato del 50% per gli interventi di ricostruzione realizzati su fabbricati danneggiati dal sisma ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici che si sono verificati nel 2009 e nel 2016, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l ’ an- no 2008, ma a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emer- genza. La detrazione per questi interventi è alternativa al contributo per la ricostruzione, ad eccezione degli interventi antisismici realizza- ti su fabbricati situati in uno dei Comuni colpiti da eventi sismici che si sono verificati a partire dal 1° aprile 2009 e sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. ► C OSA SIGNIFICA per unità abitative e condomìni, rimborso in 5 anni del 110% della spesa sostenuta fino ad un massimale di 144.000 euro. Attenzione: Per i condomìni, se il 60% dei lavori programmati è svolto entro il 30.6.2022, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31.12.2022. Per gli Iacp (Istituti Autonomi Case Popolari) , se il 60% dei lavori programmati è svolto entro il 31.12.2022, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30.6.2023.
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