9 4. A questi vengono consegnate le schede nella misura dei voti spettanti come stabilito dalla Commissione Verifica Poteri in base al disposto dell'art. 7, comma 4, del presente Regolamento. 5. In caso di più delegati i voti complessivi vengono distribuiti in parti uguali tra tutti gli aventi diritto a votare. 6. Eventuali resti saranno attribuiti al Segretario Provinciale Generale o Nazionale di Settore. 7. In caso di comprovata causa di forza maggiore il diritto al voto, assegnato dal Consiglio Provinciale o Nazionale di Settore al Segretario o ad un delegato, può essere esercitato da altro delegato della medesima provincia o settore Nazionale presentando una delega motivata al Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale, firmata esclusivamente dal Segretario Provinciale Generale o Nazionale di Settore che si fa garante della effettiva causa di forza maggiore. In ogni altra circostanza il diritto al voto non potrà essere esercitato. 8. Il numero delle schede consegnate alla Provincia o Settore Nazionale viene dichiarato ad alta voce ed annotato su apposito registro. 9. Il numero totale delle schede introdotte nelle urne deve essere proclamato ad alta voce ed annotato nel precedente registro. 10. Il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale verifica la corrispondenza tra il numero delle schede consegnate e quello delle schede introdotte nelle urne per ogni singola Provincia o Settore Nazionale. 11. Gli aventi diritto al voto, prima di compilare materialmente le schede, hanno l'obbligo di controllare che queste non presentino segni, imperfezioni, lesioni, abrasioni o quant'altro possa renderle identificabili. 12. Nel caso in cui sussista il dubbio che la scheda sia identificabile, o in caso di errore nella sua compilazione, essa deve essere riconsegnata al Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale, che provvederà ad annullarla e sostituirla annotando il fatto in apposito registro. 13. Le schede annullate e sostituite vanno vidimate e conservate ciascuna in busta sigillata a cura del Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale e rendicontate a verbale alla fine delle operazioni di voto. Art. 11 - Congresso Nazionale Elettivo - Operazioni di chiusura del seggio e spoglio delle schede 1. All'ora stabilita dalla Commissione il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale proclama la chiusura del seggio elettorale. 2. Possono votare, dopo tale proclamazione, solo coloro che materialmente si trovano nel seggio stesso o in area vicina all'uopo inequivocabilmente identificata. 3. I nominativi di coloro che hanno ancora diritto a votare al momento della chiusura ufficiale del seggio saranno comunque annotati dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale in apposito registro e in seguito verbalizzati. 4. Subito dopo la chiusura del seggio iniziano le operazioni di spoglio delle schede, procedendo, nell'ordine, allo scrutinio dei voti relativi alla elezione del Presidente, quindi allo scrutinio di quelli relativi alla elezione del Segretario e dell'Esecutivo, poi allo scrutinio di quelli relativi al Collegio dei Revisori dei Conti ed infine di quelli relativi al Collegio dei Probiviri. 5. Le schede vengono preventivamente suddivise dai membri della Commissione in gruppi omogenei per tagli di numero di voti incorporati, quindi scrutinate ad una ad una dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale, con proclamazione dei nominativi oggetto di preferenza.

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