8 L'elenco delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori Nazionali che hanno diritto ad esercitare il voto perché in regola con quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, anche in riferimento al pagamento delle quote associative nazionali. Il numero dei voti assegnati ad ogni Sezione Provinciale Generale o Settore Nazionale in base al disposto dell'art. 7 del presente regolamento; I nominativi dei delegati di ciascuna provincia o settore che hanno diritto ad esercitare il voto (solo Segretario o Segretario più altri delegati nominati dal Consiglio competente). L'elenco degli altri costituenti il Congresso Nazionale, di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e b) dello Statuto, che hanno diritto ad esercitare individualmente il voto. L'elenco delle candidature valide presentate. 2. Entro il giorno precedente le elezioni la Commissione elettorale verifica: la presenza di un adeguato numero di cabine elettorali; la presenza in ogni cabina delle liste dei candidati riportanti il o i nominativi dei candidati a Presidente, il o i nominativi dei candidati a Segretario Generale Nazionale con allegata la lista dei candidati a membri dell'Esecutivo, la lista dei nominativi dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti, la lista dei nominativi dei candidati al Collegio dei Probiviri; la disponibilità di 4 urne sigillate, una per ciascuna tipologia di votazione, che saranno rese facilmente distinguibili con l'affissione su ciascuna di esse, di una scheda non vidimata del colore identificativo della diversa tipologia di elezione; la disponibilità , in quantità adeguate, delle schede elettorali. 3. Le schede elettorali dovranno avere distinti colori di riferimento per la elezione del Presidente, del Segretario Generale Nazionale e dei Membri dell'Esecutivo, per la elezione dei Membri del collegio dei Revisori dei Conti e per la elezione dei membri del Collegio dei Probiviri. 4. Per ogni colore sono previste schede rappresentative del peso dei voti di cui sono espressione: schede da 1 voto, 2 voti, 5 voti, 10 voti, 20 voti, 50 voti 100 voti. 5. La scheda per la votazione del Presidente riporta un unico spazio per esprimere il voto. 6. La scheda per la elezione del Segretario e dell'Esecutivo riporta in alto uno spazio dedicato alla espressione del voto per il Segretario e più in basso un numero di spazi, pari ai membri dell'Esecutivo da eleggere, per l'espressione di voto a loro favore. 7. La scheda per il Collegio dei Revisori dei Conti riporta il numero di spazi necessario per esprimere fino a cinque preferenze. 8. La scheda del Collegio dei Probiviri riporta nove spazi per esprimere fino a nove preferenze. 9. Entro il giorno precedente le elezioni, la Commissione stabilisce l'orario di apertura e di chiusura del seggio. Di detto orario deve esserne data informativa a tutti i delegati. 10. Il giorno delle elezioni, nelle ore antecedenti l'inizio ufficiale delle operazioni di voto, la commissione procede alla vidimazione delle schede, ciascuna delle quali deve essere firmata dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale, nell'angolo in alto a destra del retro della scheda dove viene apposto anche il timbro di vidimazione. Art. 10 - Congresso Nazionale Elettivo - Svolgimento delle operazioni di voto 1. All'ora stabilita dalla Commissione elettorale il seggio viene dichiarato ufficialmente aperto dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale. 2. Ogni Provincia o Settore Nazionale si presenta al seggio con tutti i delegati che hanno diritto di esprimere il voto, contemporaneamente. 3. Il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale o un membro della commissione all'uopo designato verifica i nominativi dei delegati che hanno diritto di votare.
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