7 Art. 7 - Congresso Nazionale Numero dei delegati e diritti di voto per Sezioni e Settori 1. Il numero dei delegati ammessi a partecipare al Congresso Nazionale è individuato assegnando un delegato ogni 50 iscritti, e, quanto ai resti, un delegato per frazione superiore a 25 iscritti (4 delegati per 178 iscritti) con il limite massimo di dieci delegati o di 500 iscritti (526 iscritti =10 delegati / 576 iscritti=11 delegati) 2. Il numero di voti e' attribuito in ragione di: - n. 10 voti per ogni Sezione Provinciale Generale, oltre a 1 voto ogni 10 medici iscritti nell'elenco dell'assistenza primaria o frazione superiore a 5 fino a 500 iscritti, nonché, ed ulteriormente oltre la predetta soglia, 1 voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10. - n. 20 voti per ogni Settore Nazionale oltre a 1 voto ogni 10 iscritti nell'elenco del Settore di appartenenza o frazione superiore a 5 fino a 500 iscritti, nonché, ed ulteriormente oltre la predetta soglia, 1 voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10. 3. Sono inoltre attribuiti: n. 5 voti alla Sezione Provinciale Generale che documenta - attraverso dati forniti dalla Regione o dalle AA.SS.LL. di Riferimento - un numero di medici di assistenza primaria iscritti alla F.I.M.M.G. superiore al 50% del numero dei Medici di assistenza primaria esistenti nella provincia di riferimento; n. 5 voti al Settore Nazionale che documenta - attraverso dati forniti dalla SISAC o dal Ministero - un numero di iscritti superiore al 50% del numero complessivo dei Medici del corrispondente Settore operanti nel territorio nazionale. 4. Il numero degli iscritti alla Sezione Provinciale Generale e al Settore Nazionale è determinato dalla Commissione Verifica dei Poteri tenendo conto della media degli iscritti di ogni singola Sezione e di ogni singolo Settore nel corso dell'ultimo quadriennio. Il conteggio è effettuato considerando esclusivamente gli iscritti che hanno regolarmente versato le quote sociali risultanti dagli elenchi trasmessi dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie Locali di riferimento. 5. L'esercizio del diritto di voto da parte delle Sezioni Provinciali e dei Settori è subordinato alla regolare tenuta e svolgimento dei rispettivi Consigli per la nomina dei delegati congressuali, alla regolarità del versamento delle quote nazionali ed all'invio dell'elenco degli iscritti di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento. 6. La documentazione relativa agli elenchi degli iscritti ed alle delibere di nomina dei delegati da parte delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori tramite i rispettivi Consigli, dovrà essere presentata, ove non già inviata alla Segreteria Amministrativa Nazionale, alla Commissione Verifica Poteri all'atto del suo insediamento. Art. 8 - Congresso Nazionale Elettivo - Commissione elettorale 1. La Commissione Elettorale è composta da 11 membri eletti, il primo giorno del Congresso, dai delegati su proposta del Presidente del Congresso e si riunisce il giorno precedente le votazioni per eleggere al suo interno il Responsabile Coordinatore che sarà coadiuvato, nella verbalizzazione e nei vari adempimenti previsti nel presente Regolamento, da un Segretario da lui stesso nominato tra i membri della Commissione stessa. Art. 9 - Congresso Nazionale Elettivo - Adempimenti pre-elettorali 1. Nel giorno precedente le elezioni, la Commissione Verifica Poteri trasmette alla Commissione elettorale:
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