6 4. Il giudizio negativo deve essere motivato in ordine ai singoli punti ed alle ragioni ritenute ostative o contrarie ai principi associativi e comunicato dal Presidente Nazionale alla Federazione Regionale o alla Sezione Provinciale nel termine di giorni 15 dall'adozione. 5. Le comunicazioni eseguite a norma della presente disposizione possono essere effettuate tramite posta elettronica inoltrata agli indirizzi istituzionali. 6. Sono decaduti tutti gli Statuti periferici modificati e già adottati che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto Nazionale e del suo Regolamento Generale non vengano riproposti alla Segreteria nazionale generale. In assenza di eccezioni sollevate entro tre mesi dalla data di riproposizione lo Statuto modificato resta in vigore. Art. 5 - Gestione siti web locali e nazionali della Federazione 1. Il Segretario Generale Nazionale, i Segretari Generali Regionali e Provinciali, adottano ogni cautela e misura di salvaguardia relativa ai dati trattati secondo le normative vigenti e sono responsabili di tutto quanto viene pubblicato sui siti web di riferimento direttamente gestiti. 2. Ogni Segretario potrà nominare un responsabile informatico del sito, anche tra gli esterni agli iscritti, che svolga funzioni di referente in ordine al funzionamento ed alla protezione del sito stesso. 3. Tutti i siti che utilizzano la sigla F.I.M.M.G. devono essere comunicati all'Esecutivo Nazionale e potranno prevedere una parte esclusivamente "riservata agli iscritti" nella quale gestire informazioni ritenute dedicate agli associati. 4. Il responsabile sindacale ed il responsabile informatico dovranno provvedere a dotare il sito di sistemi di sicurezza che impediscano l'accesso ad estranei o la violazione del sistema informatico e la protezione dei dati sensibili degli iscritti, quali gli indirizzi e-mail, garantendo la riservatezza dei destinatari in caso di trasmissioni circolari o multiple. 5. Su esplicita richiesta del Segretario Generale Nazionale i responsabili dei siti Regionali e Provinciali pubblicano sui relativi siti documenti, lettere o informative ritenute indispensabili per gli interessi degli iscritti. 6. I siti Nazionale, Regionali e Provinciali dovranno prevedere apposite sezioni riservate e dedicate ai Settori e da questi direttamente gestite in ordine alla comunicazione telematica inerente le loro attività istituzionali. ORGANI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE Art. 6 - Congresso Nazionale - convocazione 1. Il Congresso Nazionale è convocato, a cura del Presidente Nazionale, con l'inoltro della relativa comunicazione contenente data, luogo, ora del Congresso e corredata dall'ordine del giorno dei lavori approvato dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale Nazionale. L'avviso di convocazione è inviato all'Esecutivo nazionale generale, ai Segretari Regionali e Provinciali e ai Segretari Nazionali di Settore almeno trenta giorni prima della data di tenuta del Congresso. 2. Qualora successivamente all'inoltro dell'avviso di convocazione si manifestasse la necessità di trattare argomenti non preventivabili e di sopravvenuta urgenza, il Segretario Generale Nazionale potrà porli aggiuntivamente all'ordine del giorno, in deroga a quanto previsto dal comma precedente. 3. Il Congresso nazionale procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Congresso composto da due membri da affiancare al Presidente del Sindacato.
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