5 una quota fissa, come previsto al precedente comma 4, viene versata secondo le modalità declinate al successivo comma 7. 7. Per i medici che non rientrano nelle precedenti fattispecie è prevista la quota associativa di cui al comma 4, modificabile su delibera del Consiglio Nazionale (art. 12, comma 2, lettera b), Statuto) calcolata in misura forfettaria o percentuale sull'onorario percepito, da versare annualmente con bonifico o RID alla Tesoreria Nazionale del Settore di competenza o per i Medici pensionati alla Tesoreria nazionale generale. I medici del Settore Speciale Formazione si limitano all’atto della domanda di iscrizione a firmare delega alla riscossione di quota associativa pari a zero. 8. La quota partecipativa dovuta dalle Sezioni Provinciali al fondo delle Federazioni Regionali, di cui all'art. 29, comma 2, dello Statuto, è determinata ed approvata dal Consiglio Regionale Generale come quota capitaria in rapporto al numero degli iscritti di ciascuna provincia in misura non superiore all'ammontare della quota associativa nazionale, ed è versata dalle singole Sezioni al Tesoriere Regionale. Pari previsione è applicabile al Settore organizzato in Province. Art. 3 - Elenchi degli iscritti 1. Tutte le Sezioni periferiche sono tenute a predisporre l'elenco nominativo degli iscritti, contenente i loro dati anagrafici (luogo e data di nascita, residenza, domicilio professionale, recapito telefonico e telematico), ed a trasmetterlo alla Segreteria Amministrativa Nazionale Generale entro il primo trimestre di ogni anno, pena l'esclusione della Sezione stessa dalle votazioni negli Organi collegiali nazionali, fino alla avvenuta regolarizzazione della sua posizione. 2. Le Sezioni, che utilizzano il programma F.I.M.M.G.est per la gestione anagrafica degli Iscritti, devono provvedere ad aggiornare il programma e trasmettere i relativi dati nel medesimo termine di cui al comma 1. 3. Le Sezioni Provinciali che si avvalgono della facoltà di versamento della quota associativa secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del presente Regolamento, dovranno produrre la documentazione attestante, per l'Assistenza Primaria, il numero dei Medici Iscritti alla F.I.M.M.G. con rapporto convenzionale di tipo fiduciario ed il numero medio degli assistiti nell'ambito territoriale. 4. La Segreteria Amministrativa Nazionale Generale ha facoltà di effettuare controlli presso le Segreterie Provinciali Generali, le Segreterie Amministrative Nazionali dei Settori e le singole ASL per verificare la corretta applicazione delle norme contenute nello Statuto F.I.M.M.G. e nel presente regolamento. Art. 4 - Statuti e Regolamenti periferici 1. Le Federazioni Regionali (art. 28, comma 3, lett. g), Statuto) e le Sezioni Provinciali Generali (art. 34, comma 4, Statuto) che intendono adottare uno Statuto o Regolamento periferico o proporne modifiche, ne fanno inoltro al Presidente Nazionale per lo svolgimento dell'istruttoria tesa alla verifica della coerenza con i principi generali enucleati dallo Statuto Nazionale. 2. Il Presidente Nazionale, nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle proposte, può indirizzare agli Organismi proponenti suggerimenti modificativi di quanto ritenuto non coerente o in contrasto con i principi associativi statutari, chiedendone la eventuale rettifica riconsiderativa nel termine dei successivi 30 giorni. 3. Ricevuta la definitiva versione della proposta statutaria o regolamentare locale, il Presidente del Sindacato la inoltra alla Segreteria Nazionale per l'acquisizione del relativo giudizio di congruità, adottato nella prima seduta utile e da comunicare all'Organismo proponente.
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