4 con cadenza semestrale per le Tesorerie dei Settori, accompagnati da idonea documentazione probatoria della correttezza del prelievo della quota associativa. 2. Le Sezioni Provinciali Generali e di Settore, ove previste, e le Sezioni Regionali dei Settori di norma organizzati in Sezioni regionali che hanno optato per il pagamento diretto, qualora risultassero morose rispetto al termine di cui al precedente punto b), non avranno diritto al voto negli Organi collegiali nazionali e regionali. E' compito del Tesoriere Nazionale, tenuto informato anche dai Tesorieri Nazionali dei Settori, comunicare la morosità agli organi competenti (art. 16, c 4, Statuto). 3. Il Segretario Amministrativo Nazionale Generale ed i Segretari Amministrativi Nazionali dei singoli Settori concordano e propongono annualmente l'importo del contributo dovuto da ciascun Settore alla Tesoreria Nazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale Generale. Qualora un Settore risultasse moroso, anche parzialmente, nei confronti della Tesoreria Nazionale Generale per quanto attiene il contributo di cui sopra, non avrà diritto al voto negli Organi collegiali nazionali. 4. La quota associativa nazionale è determinata, fatti salvi i disposti dell'art. 12, comma 2, lettera b dello Statuto, come segue: 2 per mille calcolato mensilmente per i Medici di Assistenza Primaria, su un dodicesimo del compenso forfettario annuo di cui all'art. 59 lettera A1 dell' ACN 29/07/2009 e successive modifiche; per i medici di Continuità Assistenziale, sul compenso orario mensile di cui all'art. 72 Comma 1 dell'ACN 29/07/2009 e successive modifiche; per i medici della Medicina dei Servizi Territoriali, sul compenso orario mensile di cui all'art. 85 Comma 1 dell'ACN 29/07/2009 e successive modifiche; per i medici di Emergenza Territoriale, sul compenso orario mensile di cui all'art. 98 Comma 1 dell'ACN 29/07/2009 e successive modifiche; per i Medici pensionati equivalente ad una tariffa fissa 5 euro al mese; per i Medici del Settore speciale Medici in Formazione pari ad una tariffa fissa di zero euro anno; per i medici che in base allo statuto, sono iscrivibili alla FIMMG e che non rientrano nelle precedenti fattispecie il contributo e' il 2 per mille degli emolumenti mensili, quando a norma del comma 7 il Consiglio Nazionale Generale (art. 12, comma 2, lettera b), Statuto) non abbia alternativamente prevista una quota forfettaria. La Segreteria Amministrativa Nazionale Generale può chiedere in qualsiasi momento idonea documentazione probatoria della correttezza dei pagamenti, che in via esemplificativa è sotto riportata: a. Per l'Assistenza Primaria, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il numero complessivo dei cittadini da loro assistiti b. Per la Continuità Assistenziale, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il complessivo monte ore mensile. c. Per l'Emergenza Sanitaria, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il complessivo monte ore mensile. d. Per la Dirigenza Medica Territoriale, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il complessivo monte ore mensile. 5. Le Sezioni potranno, in aggiunta alla quota associativa nazionale, prevedere una quota per ciascun associato determinata dai rispettivi Consigli Direttivi ed approvata dalle Assemblee, in misura percentuale o forfettaria sui compensi percepiti da ciascun iscritto. Detta quota, trattenuta per delega dalle Asl, ove competenti, è riscossa mensilmente dalla Segreteria Amministrativa della Sezione di appartenenza dell'iscritto. 6. La quota associativa nazionale dovuta dagli iscritti al Settore speciale Medici in Formazione, da quelli già in possesso del titolo di formazione specifica e dai medici pensionati nella misura di

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