3 REGOLAMENTO GENERALE FIMMG Disposizioni Generali Art. 1 - Iscrizione alla F.I.M.M.G. 1. La domanda di iscrizione alla F.I.M.M.G. è presentata alla Sezione Provinciale del luogo di esercizio professionale del medico richiedente. 2. L' accettazione o il rifiuto di iscrizione avviene con delibera del Consiglio Direttivo della Sezione ed è comunicata all'interessato dalla Segreteria Provinciale, anche per via telematica, nel termine di sessanta giorni dalla domanda, in assenza di risposta il richiedente è iscritto dalla data della scadenza dei termini utili per la comunicazione. 3. La delega per la trattenuta della quota associativa degli iscritti convenzionati col SSN è trasmessa all'ASL di competenza esclusivamente dalla Sezione F.I.M.M.G. di appartenenza dell'iscritto; in questo caso non sono ammesse altre forme di trasmissione, quali l'inoltro o la delega diretta da parte dell'interessato, che rimarrebbero prive di efficacia. 4. La quota associativa versata da ciascun iscritto oltre alla quota nazionale ne può comprendere una sezionale secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento. 5. Possono essere iscritti alla F.I.M.M.G. i professionisti, appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 comma 1, dello Statuto, che cessano l'attività per accedere al trattamento pensionistico, corrispondendo le quote indicate dall'art.2 comma 4 del Regolamento ed eventualmente dalle Sezioni di appartenenza (art.2 comma 5 Reg.); è competenza del Consiglio Nazionale Generale la modifica della quota nazionale. 6. I medici iscritti in trattamento di quiescenza possono ricoprire gli incarichi elettivi previsti dallo Statuto a livello nazionale, regionale, provinciale col limite, per quanto riguarda gli organismi statutari collegiali, di una presenza non superiore al venti per cento dei componenti di ciascuno di detti organismi e della ineleggibilità alle cariche per le quali é prevista la titolarità della firma sociale. Nel caso in cui la percentuale dei Medici pensionati iscritti al Sindacato superi il cinque per cento del totale degli iscritti, dovrà essere costituito uno specifico Settore nazionale. In assenza di specifico settore gli iscritti pensionati possono essere aggregati in una struttura regolamentata. 7. L'iscrizione e la delega dei medici già iscritti che assumono un secondo incarico nell'ambito delle aree funzionali di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), dello Statuto, non decadono, così come stabilito dall'art. 3, comma 4, dello Statuto. Art. 2 - Quote associative nazionali e sezionali 1. La quota associativa nazionale, calcolata sulla base di quanto disposto al comma 4 del presente articolo, versata dalle Sezioni Provinciali Generali e di Settore, ove previste, e dalle Sezioni Regionali dei Settori di norma organizzati in Sezioni Regionali è riscossa rispettivamente dalla Segreteria Amministrativa Nazionale Generale o di Settore con due diverse ed alternative modalità: a) autorizzando, con specifica delega, il Segretario Amministrativo Nazionale Generale o di Settore a richiedere mensilmente alle Aziende sanitarie il pagamento diretto delle trattenute alla Tesoreria Nazionale Generale o di Settore b) provvedendo in proprio al periodico versamento dell'importo di cui al punto a) alla rispettiva Tesoreria Nazionale Generale o di Settore. In questo secondo caso, i versamenti debbono essere effettuati con cadenza trimestrale per la Tesoreria Generale,

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