25 corrispondenti alle Regioni in cui operano i medici SASN. Sono altri organi del Settore il Consiglio nazionale ed il Coordinamento Nazionale (Segreteria nazionale). 6) La Sezione Regionale: a) Il numero minimo di medici operanti nel SASN per costituire una Sezione Regionale è pari a 5, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento all’art. 22 comma 13. b) Tutti gli inscritti in regola con la quota associativa fanno parte della Assemblea della Sezione Regionale ed eleggono l’esecutivo Regionale di Sezione composto dal Coordinatore Regionale di Sezione un Vice coordinatore ed il Segretario Amministrativo, attraverso le modalità previste dal Regolamento all’art. 22 comma 13. 7) Consiglio Nazionale Opera in conformità ai disposti dell’art. 19 dello Statuto per quanto applicabili. 8) Il Coordinamento Nazionale (Segreteria Nazionale) È composto da 10 medici: 1 Coordinatore Nazionale in rappresentanza dei medici fiduciari, 3 medici fiduciari, 1 Coordinatore Nazionale in rappresentanza dei medici ambulatoriali, 3 medici ambulatoriali, 1 rappresentante dei convenzionati esterni, 1 tesoriere. I Coordinatori Nazionali nominano tra i medici del Coordinamento Nazionale 1 vice Coordinatore in rappresentanza dei medici fiduciari, ed 1 vice Coordinatore in rappresentanza dei medici ambulatoriali. 9) Modalità di elezione Il Coordinamento Nazionale viene eletto col sistema maggioritario su liste contrapposte dal Consiglio Nazionale. E’ ammessa la delega del voto, senza limiti numerici a favore di altro avente diritto al voto. Le liste, pena l’esclusione, vanno presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data fissata per le elezioni, e devono essere complete e sottoscritte da almeno ventidue medici iscritti in regola col versamento delle quote associativa. Ciascun medico può sottoscrivere una sola lista. La lista deve essere contrassegnata da un nome che la contraddistingue e contenere i nomi dei candidati e le relative cariche. La sottoscrizione può avvenire anche per posta attraverso le modalità indicate al momento dell’indizione delle elezioni. Norma finale 1. Per quanto concerne l’ineleggibiltà dei medici in trattamento di quiescenza alle cariche per le quali è prevista la titolarità della firma sociale, di cui dall’art.1 comma 6 del Regolamento, essa non si applica in carenza di candidature alternative.
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