21 organizzati in Sezioni regionali (art. 6, St.) e fatto salvo quanto disposto all'art. 22, commi 13 e 14 del Regolamento. 2. Gli iscritti che intendano costituire una nuova Sezione devono essere in regola con il pagamento della quota associativa. 3. La prima assemblea per procedere alla elezione delle cariche sezionali dovrà essere convocata, a seconda del riferimento territoriale, dal Segretario Provinciale o Regionale Generale, coadiuvato da uno degli iscritti operante nel Settore. 4. L'esecutivo eletto secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento dovrà provvedere, di norma, all'apertura di un conto corrente intestato alla Sezione. 5. Tutti gli iscritti alla Sezione di nuova formazione dovranno sottoscrivere il proprio consenso al trattamento dei dati, l'adesione ai principi stabiliti dallo Statuto e la delega per la riscossione della quota sociale. 6. Gli obblighi di comunicazione sono quelli previsti dall'art.21 comma 6 del Reg. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANTI IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI Art. 34 - Procedimento disciplinare in unico grado 1. Il Presidente del Sindacato, a seguito di una segnalazione ricevuta ai sensi dell'art. 14, comma 1, let. g), dello Statuto, valuta gli elementi di fatto rappresentati, adotta ogni iniziativa utile all'approfondimento istruttorio del caso, se individua inadempienze statutarie o regolamentari correlabili alle condotte tenute e concretate dall'iscritto Membro di un Organo elettivo anche in riferimento alle attività e agli scopi sociali perseguiti dalla F.I.M.M.G, lo deferisce per la valutazione sotto il profilo disciplinare al Collegio nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria. 2. Entro 30 giorni dal recepimento della comunicazione di deferimento il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca il Collegio che provvede ad aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti deferiti. 3. Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede di seguito a comunicare all'iscritto l'apertura di procedimento a suo carico ed a contestare gli addebiti e le violazioni segnalate ed a convocarlo presso la sede della seduta disciplinare concedendogli un termine non inferiore a giorni dieci al fine di predisporre le proprie difese anche per il tramite di memorie scritte. 4. Tutte le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata A.R. agli indirizzi forniti dall'iscritto al momento dell'iscrizione o in successive comunicazioni di variazione. 5. Il Collegio dei Probiviri concede all'iscritto ogni più ampia facoltà di difesa, anche a mezzo di rappresentanza difensiva di persona esperta in materie giuridiche in sede di seduta disciplinare. 6. La mancata comparizione dell'iscritto non impedisce di procedere alla trattazione del caso in contumacia dell'interessato. 7. Il procedimento si svolgerà in forma libera e senza formalità di procedura. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno svolte dal componente del Collegio più anziano d'età. 8. Il Collegio svolge l'attività istruttoria ritenuta necessaria, anche delegandola ad uno dei suoi componenti, e ha facoltà di rinviare le proprie sedute a date successive. 9. Il Collegio dei Probiviri assume le proprie decisioni con la maggioranza dei presenti comminando le sanzioni di cui all'art. 18 co. 3 dello Statuto. In caso di parità prevale il voto del

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