20 candidati, il nominativo dei candidati proclamati eletti, il numero delle schede bianche e quelle nulle. Il verbale sarà firmato dal Presidente e dai membri del seggio elettorale ed archiviato. 11. Le schede utilizzate per la votazione dovranno essere conservate per il periodo di almeno tre mesi dalla data delle elezioni presso la Sede provinciale della F.I.M.M.G. Art. 29 - Esecutivo Provinciale Generale 1. La convocazione dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale per l'elezione dell'Esecutivo è effettuata dal Presidente Provinciale, se previsto, o dal Consigliere eletto più anziano d'età entro 15 giorni dalla proclamazione ufficiale degli eletti. I quorum sono quelli previsti dall'art.21, comma 1, del Regolamento. Art. 30 - Tesoriere Provinciale Generale e di Settore 1. Ogni anno il Tesoriere Generale Provinciale e di Settore è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale una dichiarazione dell'avvenuta riunione dell'Assemblea Provinciale di approvazione del rendiconto consuntivo. Art. 31 - Collegio Unico dei Probiviri della Sezione Provinciale Generale 1. Il Collegio esercita la funzione arbitrale e disciplinare secondo quanto previsto all'art. 35 e 41 dello Statuto nei confronti di tutti gli iscritti della Sezione Provinciale, deferitigli dal Presidente Provinciale, se eletto, o dal Segretario Generale Provinciale competente, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Collegio unico dei Probiviri, come quello dei Revisori dei conti ricalcano le modalità di convocazione dei pari organi nazionali. 2. Il Collegio, previa contestazione dei relativi addebiti in forma scritta e successiva convocazione dell'iscritto in apposita seduta ove è ammesso ad esporre oralmente le proprie ragioni difensive, esamina e giudica in unico grado, senza formalità di procedura. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del procedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nazionale. 3. In caso di deferimento di un iscritto appartenente ad uno dei Settori la composizione del Collegio è integrata con un componente eletto dall'Assemblea Provinciale del Settore stesso. Art. 32 - Assemblea di ASL o di Distretto Fiduciario di ASL o di Distretto 1. L'Assemblea elegge Il Fiduciario di ASL o di Distretto (in base a quanto deliberato dal Consiglio Provinciale art. 36, comma 4, let. m), St.), che è membro del Consiglio Direttivo Provinciale come previsto dall'art. 36, comma 2, let. b), dello Statuto. Su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, tenuto conto della grandezza della sottosezione e del numero dei suoi iscritti, l'assemblea potrà eleggere il numero di consiglieri di sottosezione indicati nella stessa deliberazione consiliare col compito di coadiuvare il Fiduciario nelle sue mansioni. Detta elezione potrà avvenire anche in tempi diversi da quella del Fiduciario, anche se con modalità analoghe. Il mandato dei Consiglieri scadrà comunque contemporaneamente a quello del Fiduciario. 2. L'Assemblea di ASL o di Distretto ha potere deliberativo solo sui problemi riguardanti esclusivamente il territorio di competenza e le decisioni assunte debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Esecutivo Provinciale, in mancanza dette deliberazioni sono nulle. Art. 33 - Disposizioni per la costituzione di nuove sezioni di settore 1. Per poter costituire una nuova Sezione di Settore gli iscritti devono essere in numero non inferiore a 5, fatti salvi i disposti dell'art.32, comma 2 dello Statuto per i Settori di norma
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