19 riscossione della quota associativa tramite delega alla Asl, in questi casi fa fede la ricevuta del versamento o l'elenco nominativo degli aventi diritto redatto in base alle evidenze contabili dal Tesoriere della Sezione, resta valido il limite temporale previsto nel precedente paragrafo. 6. Il Presidente della Sezione, ove previsto, è eletto sia dagli iscritti dell'Assistenza Primaria, sia dagli iscritti dei Settori (art. 34, comma 1, Statuto). Nel caso in cui vi sia un solo candidato, si potrà procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione, a condizione che non ci siano opposizioni. Art. 28 - Operazioni di voto 1. Il voto dovrà essere espresso di persona dagli aventi diritto con le seguenti modalità: - per l'elezione del Presidente su scheda unica; - per l'elezione del Consiglio Direttivo su schede separate per ciascuna carica: Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale, Consiglieri eletti dall'Assemblea di Asl o di Distretto di appartenenza, Collegio provinciale unico dei Revisori dei Conti (3 componenti effettivi e 1 supplente), Collegio provinciale unico dei Probiviri (3 componenti). 2. Le schede, adeguatamente convalidate dal Presidente del seggio elettorale nell'angolo in alto a dx sul retro, saranno distribuite agli iscritti aventi diritto, previo, se non conosciuti, loro riconoscimento al momento della loro presentazione al seggio tramite documento d'identità valido. 3. In sede di votazione ogni iscritto può esprimere sulla scheda, un numero di preferenze non superiore a quello degli eligendi. Ogni ulteriore preferenza, al pari delle preferenze riferite ad iscritti non candidati, rende nulla la scheda. 4. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo il termine delle votazioni e potranno essere interrotte per decisione del Presidente del seggio; in tal caso, dovrà essere comunicato, al momento dell'interruzione, giorno ed orario della ripresa dello scrutinio. Il Presidente del seggio, in caso di interruzione delle operazioni di scrutinio, dovrà curare al meglio la custodia e l'integrità delle urne. 5. Nell'ordine si procederà allo scrutinio delle schede per l'eventuale elezione del Presidente della Sezione, e, a seguire, quelle dei Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale, quelle dei Consiglieri rappresentanti le singole ASL o Distretti, quelle del Collegio dei Probiviri, e quelle del Collegio dei Revisori dei Conti. 6. Sarà proclamato Presidente della Sezione il candidato che avrà riportato la maggioranza dei voti validi. 7. Saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti, fino a raggiungimento del numero di eletti rispettivamente previsto per il Consiglio Direttivo nelle articolazioni di cui all' art.36, comma 2, lett. a) e b) dello Statuto, per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti. 8. In caso di parità di voti riportati, sarà nominato il candidato anagraficamente più giovane. 9. L'iscritto, qualora eletto in più organismi, per i quali siano previste incompatibilità (art. 7, commi 3, e 4, St.), deve esercitare la relativa scelta nel termine di 10 giorni, con rinuncia alla carica incompatibile, che sarà attribuita al primo dei non eletti nella elezione corrispondente. La carica di Fiduciario di Asl o di Distretto, è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale eletto dall'Assemblea Provinciale e con la carica di membro dell'Esecutivo (art. 37, comma 2, St.), fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. b), dello Statuto. 10. Al termine delle operazioni di scrutinio sarà redatto apposito verbale che riporterà il numero dei votanti, il numero dei voti validamente espressi, il numero dei voti riportati dai singoli
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