18 deve altresì chiaramente specificare che l'Assemblea Provinciale elettiva è indetta per procedere all'elezione dei: a) componenti del Consiglio Provinciale eletti dall'Assemblea Provinciale; b) componenti del Consiglio Provinciale eletti dall'Assemblea di Asl o di Distretto di appartenenza; c) componenti, o delegato in caso di Settore, del Collegio Unico Provinciale dei Revisori dei Conti di cui all'art. 40 dello Statuto; d) componenti o delegato in caso di Settore del Collegio Unico Provinciale dei Probiviri di cui all'art. 41 dello Statuto. 4. La mancata convocazione delle assemblee sotto sezionali per l'elezione dei Fiduciari di ASL o di Distretto, ove previsto, rende improcedibile la convocazione del Consiglio Direttivo stesso per procedere alle nomine richieste dallo Statuto e rende necessaria la convocazione delle assemblee elettorali stesse per consentire il completamento dell'organigramma provinciale in tempi tecnici. 5. L'avviso di convocazione delle assemblee elettorali è inoltrato agli iscritti nel termine dei trenta giorni antecedenti la data delle elezioni, con le forme di cui all'art. 24, comma 4, del presente Regolamento. 6. Per favorire l'afflusso degli aventi diritto al voto, possono essere istituiti anche seggi decentrati, su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale. 7. Le candidature, singole o collettive, sono valide unicamente se sottoscritte dagli interessati e se inoltrate con raccomandata con avviso di ricevimento (o equivalente giuridico) o direttamente depositate alla Segreteria Provinciale del Sindacato entro il termine del quindicesimo giorno antecedente la data di voto. 8. Ciascun iscritto, in regola con il versamento delle quote associative, può presentare la candidatura in tutti gli organismi provinciali previsti dallo Statuto, fatto salvo, in caso di elezione a più incarichi, l'obbligo di scelta tenuto conto delle incompatibilità (art. 28, comma 9, Reg.). 9. Sono proclamati eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza dei posti disponibili. Art. 27 - Seggio elettorale 1. Il seggio elettorale è composto dal Presidente della Sezione o, in sua assenza, dal Segretario della Sezione Provinciale Generale o in assenza dal Consigliere provinciale anagraficamente più anziano, che lo presiede, e dai due iscritti più anziani da questi nominati, tra i presenti all'apertura delle operazioni elettorali, con compiti di segretario e scrutatore. 2. In caso di Commissariamento il seggio elettorale è presieduto dal Commissario nominato. 3. I componenti del seggio provvedono a garantire il corretto espletamento delle operazioni elettorali e la regolare tenuta e redazione dei registri e verbali di voto, che vanno collegialmente controfirmati in ogni foglio e, in chiusura, con la verbalizzazione della proclamazione degli eletti. 4. Il Consiglio Direttivo può, comunque, deliberare di far svolgere le operazioni elettorali anche in più seggi, purché contestualmente. In detta ipotesi, il Presidente del seggio di Sezione dovrà nominare una serie di suoi sostituti, tanti quante saranno le sedi decentrate prescelte per ogni seggio; il sostituto designato dovrà nominare un segretario ed uno scrutatore coi criteri di cui al comma 1. 5. Sono ammessi a votare tutti gli iscritti alla F.I.M.M.G., purché in regola con i pagamenti delle quote associative documentati dall'inserimento nel tabulato rilasciato dalle ASL di appartenenza aggiornato al sesto mese antecedente a quello in cui si è tenuto il Consiglio Direttivo che ha deliberato la data delle elezioni. Fanno eccezione gli iscritti per i quali non è possibile la
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