17 4. L'inoltro dell'avviso di convocazione è effettuata almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea tramite il servizio postale ordinario, previa registrazione e attestazione della data di spedizione nel protocollo della Sezione da parte del Presidente o del Segretario Provinciale. In caso di motivata assoluta urgenza o di emergenza è possibile utilizzare qualsiasi altro mezzo di convocazione che garantisca l'informazione di tutti gli aventi diritto. 5. L'Assemblea Provinciale Generale e di Settore è presieduta dal Presidente Provinciale o dal Segretario Provinciale, in caso di assenza o impedimento del primo. Art. 25 - Consiglio Direttivo Provinciale Generale e di Settore 1. Il Consiglio Direttivo Provinciale Generale o di Settore si riunisce in seduta ordinaria, almeno con cadenza trimestrale, con i quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 21, comma 1, del presente Regolamento, su convocazione del Segretario Provinciale che lo presiede. 2. Il Consiglio Direttivo è convocato altresì entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti o dei Consiglieri, pena la nomina da parte del Presidente Nazionale di un Commissario per la indizione e tenuta del Consiglio stesso. 3. Il Consiglio Direttivo Provinciale determina la composizione numerica dei Consigli di ASL o di Distretto che ha eventualmente deliberato di costituire in alternativa (art. 36, comma 4, lett. m), Statuto). 4. Il Consiglio Direttivo Provinciale può proporre all'Assemblea Provinciale Generale, previa delibera approvata con maggioranza di almeno 2/3, l'istituzione della carica di Presidente Provinciale. 5. Nel caso di articolazioni organizzative territoriali del Sindacato che, pur essendo di Province diverse, si trovino contemporaneamente impegnate in trattativa con la stessa Azienda, i Consigli direttivi delle Province interessate si riuniscono in assemblea congiunta ed eleggono un unico gruppo delegato alle trattative, individuando il dirigente sindacale che ha delega di firma degli accordi. 6. In considerazione del fatto che nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'ambito regionale coincide con quello provinciale e di ASL, la struttura organizzativa della Fimmg, in ciascuna area funzionale, può essere costituita da un unico Consiglio Direttivo. 7. Gli elementi ed i criteri esposti ai precedenti commi sono da considerarsi di comune riferibilità, in quanto applicabili, ai Consigli Direttivi di Settore fatti salvi i criteri di cui all'art. 33 comma 1, del Regolamento. Art. 26 - Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale Generale e di Settore 1. Il Consiglio Direttivo della Sezione con propria delibera fissa la data in cui convocare l'Assemblea elettiva provinciale, da tenersi nel termine dei 90 giorni successivi alla scadenza del mandato quadriennale, e indica il numero dei Consiglieri Provinciali eleggibili ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) dello Statuto, tenuto conto del comma 3 dello stesso articolo. Trascorso il termine di cui sopra, ove non sia stato provveduto, il Presidente Nazionale nomina un Commissario per convocare e presiedere l'Assemblea Elettiva. 2. La convocazione dell'Assemblea Provinciale per l'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale Generale, o del Consiglio Direttivo Provinciale di Settore deve essere inviata agli iscritti dell'area funzionale di competenza da parte del Segretario provinciale. 3. L' avviso deve contenere l'indicazione della data, degli orari di apertura e chiusura dei seggi e della loro dislocazione, ed esporre i termini e le modalità di presentazione delle candidature;

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