16 9. Il Consiglio Regionale Generale, su iniziativa del Segretario Generale Regionale, è convocato e presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal Segretario Generale Regionale stesso e si riunisce ordinariamente con cadenza almeno bimestrale su richiesta del Segretario Regionale. 10. Il Consiglio Regionale Generale si riunisce altresì ogni qualvolta l'Esecutivo Regionale a maggioranza lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri regionali. In questi casi valgono i limiti temporali e le previsioni di garanzia previsti dall'art.25 comma 2 del Regolamento. 11. Le riunioni del Consiglio regionale sono valide secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 1, del Regolamento tenuto conto dell'art. 27 dello Statuto, e possono essere tenute a rotazione nelle sedi delle Sezioni provinciali. 12. Gli elementi ed i criteri esposti ai precedenti commi sono da considerarsi di comune riferibilità ed applicabilità sia ai Consigli Regionali Generali che a quelli del Settore articolato in Sezioni provinciali. 13. Il Consiglio regionale del Settore organizzato in Sezione regionale è costituito dagli iscritti (minimo dieci) della Regione al Settore ed elegge il Segretario, il Vicesegretario ed il Segretario Amministrativo regionali del Settore, che costituiscono l'Esecutivo regionale di Settore. L' assemblea elettiva è normata sulla base dei disposti dagli artt. 27 e 28 del Regolamento. 14. La Sezione regionale del Settore Continuità Assistenziale può essere costituita ove siano presenti un numero di Sezioni provinciali almeno pari alla metà delle Province meno uno, arrotondato per eccesso all'unità. Le procedure costitutive della Sezione regionale del Settore sono curate dal Presidente Nazionale secondo le modalità dello Statuto e del Regolamento (art. 33 del Regolamento). Art. 23 - Collegio regionale unico dei Revisori dei Conti 1. Sono indicati dai Consigli Provinciali ed eletti dal Consiglio Direttivo Regionale Generale alla carica di Revisori dei Conti nel Collegio Regionale Unico gli iscritti già componenti del Collegio dei Revisori dei Conti a livello provinciale. Le modalità di convocazione sono analoghe a quelle del pari Organo nazionale. 2. Il Collegio Regionale Unico dei Revisori dei Conti opera con la presenza di un membro aggiuntivo delegato di Settore per temi di specifico interesse di Settore. ORGANI PROVINCIALI Art. 24 - Assemblea Provinciale Generale e di Settore 1. L'Assemblea Provinciale Generale e di Settore è indetta a seguito di iniziativa del Segretario Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale, o, in caso di sua mancanza, dallo stesso Segretario Provinciale. 2. L'Assemblea Provinciale Generale e di Settore è altresì indetta a seguito di richiesta, trasmessa per conoscenza anche al Presidente Nazionale, avanzata e sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti o dai due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale. La convocazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta con avviso corredato dal relativo Ordine del Giorno sottoscritto dal Presidente, se eletto, o dal Segretario Provinciale, trascorso detto termine si applica quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del presente Regolamento. 3. Fatti salvi i disposti dei precedenti commi, nell'ipotesi di convocazione in sede straordinaria i motivi di eccezionalità ed urgenza, sempre da esplicitarsi, sono soggetti all'approvazione del Segretario Generale Provinciale.
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