15 8. Nelle ipotesi previste dal precedente comma 7 l'iscritto esercita il proprio diritto al voto partecipando all'Assemblea Generale della Sezione Provinciale, cui competeranno le quote associative. 9. In caso di costituzione di una nuova Sezione Provinciale Generale (con un numero minimo di dieci iscritti all'area funzionale dell'assistenza primaria) la relativa comunicazione dovrà essere sottoscritta dal Segretario Generale Provinciale ed inviata al Presidente Nazionale entro dieci giorni dalla data di istituzione. Art. 22 - Presidente Regionale - Consiglio Regionale Generale e di Settore 1. Il Consiglio Direttivo Regionale Generale ha facoltà di deliberare, con approvazione di almeno 2/3 dei suoi componenti, l'istituzione della carica di Presidente Regionale Generale, che viene eletto con voto pesato (Art. 7 Reg.) dall'Assemblea Regionale costituita ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il cui quorum di validità è pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale. Nel caso in cui vi sia un solo candidato, si potrà procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione, a condizione che non si oppongano almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 2. Ogni quattro anni, o anche anticipatamente se in prossimità del rinnovo delle cariche elettive regionali, il Presidente, ove eletto, o il Segretario Regionale, Generale o di Settore, comunicherà a ciascuna Sezione Provinciale il numero dei Consiglieri che la Sezione Provinciale stessa dovrà designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale. 3. I Consiglieri da esprimere sono determinati sulla base dei dati forniti dalla Segreteria Amministrativa Nazionale Generale in ordine al numero degli iscritti di ciascuna Sezione Provinciale relativo all'ultimo quadriennio. 4. Il numero complessivo dei Medici iscritti alle Sezioni Provinciali della Regione - rappresentato dalla media aritmetica degli iscritti dell’ultimo quadriennio - sarà diviso, rispettivamente, per 7, per 11, per 15 o per 21, in relazione al numero complessivo dei Consiglieri Regionali da esprimere secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 1 dello Statuto. 5. Il numero così ottenuto rappresenterà il divisore della media degli iscritti a ciascuna Sezione Provinciale dell'ultimo quadriennio. 6. Il risultato dell'ulteriore operazione di divisione (numero iscritti sezionali/divisore) esprimerà il numero dei Consiglieri, compreso il Segretario Provinciale, che ciascuna Sezione Provinciale avrà diritto a designare quali propri rappresentanti nel Consiglio Regionale. Qualora con le predette operazioni non si assegnassero tutti i posti disponibili, questi saranno attribuiti alle Sezioni con maggiori resti. Ciascuna Provincia ha comunque diritto, fatto salvo il numero complessivo di Consiglieri regionali di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto, di essere rappresentata dal Segretario Generale; ogni Sezione provinciale non potrà essere rappresentata nel Consiglio Regionale Generale con più della metà dei Consiglieri determinati ai sensi dell’art. 27 comma 1 lettera c) dello Statuto, fatto salvo il caso che nella Regione vi siano due sole Sezioni provinciali. 7. Il Consiglio Provinciale Generale della Sezione, cui spetta in Consiglio Regionale una rappresentanza superiore al solo Segretario Provinciale, potrà designare quali Consiglieri Regionali sia i Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale, sia i Fiduciari di ASL o di Distretto. In nessun caso potranno essere indicati iscritti che non rivestano le predette cariche. 8. I membri del Consiglio Regionale Generale, di cui al comma 1 lettere c), d) dell'art. 27 dello Statuto, eleggono contemporaneamente le cariche di cui agli artt. 29, 30 e 31 dello Statuto a scrutinio segreto secondo quanto previsto dal precedente art. 21, comma 1, del presente Regolamento.
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