14 Art. 20 - Opposizione al Commissariamento 1. Avverso la delibera che dispone il Commissariamento può essere proposta opposizione con ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri esclusivamente da parte del Consiglio interessato o da parte di un terzo degli iscritti della articolazione organizzativa commissariata. 2. Il ricorso non sospende l'esecutività della delibera e deve essere proposto, unicamente per vizi procedurali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di commissariamento. ORGANI DECENTRATI DELLA FEDERAZIONE Art. 21 - Organi Decentrati 1. Tutti gli organi collegiali decentrati della Federazione, fatta eccezione per quelli assembleari, sono validamente riuniti in presenza di un quorum costitutivo della maggioranza assoluta dei propri componenti aventi diritto al voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, non è ammessa la votazione per delega. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Collegio, nei Consigli Regionali prevale il voto dei rispettivi Segretari Regionali. Normalmente si vota per alzata di mano. Quando la delibera riguarda persone il voto deve essere segreto ed espresso in urna. I predetti organi collegiali sono convocati e presieduti dal componente più anziano di età nel caso gli eletti alle cariche istituzionali all'uopo deputate siano cessati per qualsivoglia motivo. 2. Tutte le cariche assunte, a seguito di elezioni o di nomina, dovranno essere comunicate al Presidente Nazionale della F.I.M.M.G, entro il termine massimo di giorni 15. 3. La comunicazione, in caso di elezione, dovrà essere accompagnata dai relativi verbali delle operazioni elettorali, controfirmati dai responsabili del seggio e da dichiarazione con la quale il Segretario, attesta che tutte le procedure si sono svolte nel rispetto dello Statuto e secondo trasparenza (Allegato A). 4. Tutti gli Organi e le cariche assunte nell'organizzazione decentrata della Federazione decadono decorso il termine quadriennale di durata. I titolari delle relative cariche non possono esercitare altra funzione se non l'espletamento delle necessarie procedure di rinnovo. 5. Il mancato espletamento delle procedure di rinnovo delle cariche degli Organi decentrati, oltre che inadempienza statutaria sanzionata disciplinarmente, costituisce fattispecie per la quale è attivabile l'intervento del Presidente Nazionale del Sindacato e del Consiglio Nazionale per gli opportuni e conseguenti provvedimenti tesi a ristabilire la regolarità e la legittimità rappresentativa dell'Organo stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, commi 1 e 4, del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 26, c.1 del presente Regolamento. 6. In caso di costituzione, secondo i disposti dell'art. 33, comma 1, del Regolamento, di una nuova Sezione Provinciale di Settore, la relativa comunicazione dovrà essere sottoscritta dal Segretario Generale Provinciale e dal Segretario della neo-istituita Sezione di Settore ed inoltrata entro dieci giorni al Presidente Nazionale. 7. Nelle Sezioni Generali Provinciali in cui non sia possibile costituire Sezioni provinciali di Settore (art. 32, comma 2, St. e art. 33, comma 1, Reg.) possono essere ugualmente iscritti i Medici di cui all'art. 6 commi 1.2, 1.3, 1.4 dello Statuto; all'iscritto deve comunque essere riconosciuto il diritto all'elettorato attivo e passivo.
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