13 Art. 18 - Segreteria Nazionale Generale 1. La Segreteria Nazionale Generale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato su richiesta del Segretario Generale Nazionale o su richiesta di almeno un terzo del numero complessivo dei Segretari Generali Regionali e dei Segretari Nazionali di Settore. Art. 19 - Commissariamento 1. In caso di problematiche gestionali incidenti sul corretto funzionamento delle singole Sezioni o Federazioni Regionali, o in presenza di conflitti fra gli iscritti della Sezione stessa o della Federazione, ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale o Regionale, il Presidente Regionale o Provinciale, ove istituiti, o, in loro assenza, il Segretario Provinciale o Regionale, deve valutare l'opportunità di segnalare la situazione al Presidente Nazionale per l'adozione di ogni iniziativa da questi ritenuta più opportuna per risolvere le criticità verificatesi. 2. Può essere altresì disposto il commissariamento nei casi in cui gli organismi direttivi di una Sezione Provinciale, di una Federazione Regionale o di una qualsiasi articolazione di un Settore Nazionale assumano, al di fuori delle norme statutarie o con pubblicizzazione esterna, posizioni che provochino diffamazione al Sindacato o che comportino il rifiuto operativo di azioni sindacali deliberate a maggioranza dagli Organi Statutari, ovvero assumano posizioni comunque ritenute inconciliabili con la politica sindacale deliberata dagli Organi Statutari. 3. È dovere di qualunque dirigente collaborare con il Presidente Nazionale o con un suo delegato mettendo a disposizione, qualora richiesti, gli atti e le documentazioni pertinenti. 4. Nel caso di paralisi amministrativo-gestionale o comunque di incapacità di funzionamento di una Sezione Provinciale, di una Federazione Regionale o di una qualsiasi articolazione di un Settore Nazionale segnalati dal Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale delibera la nomina di un commissario incaricato di acquisire informazioni, esaminare e valutare la situazione onde favorire il superamento delle criticità. 5. Nella delibera di nomina il Consiglio fornisce indicazioni ed attribuisce al Commissario i poteri ritenuti necessari per ricondurre al normale funzionamento l'articolazione organizzativa interessata entro il termine massimo di sessanta giorni. 6. In caso di mancata normalizzazione della situazione, il Commissario incaricato riferirà al Consiglio Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti potrà decidere di deliberare lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'articolazione organizzativa interessata. 7. Con l'anzidetta deliberazione di scioglimento si provvede alla contestuale nomina di un Commissario avente il compito di indire e tenere nuove elezioni entro sei mesi dall'inizio dell'incarico. 8. Le procedure di scioglimento e commissariamento di cui ai commi 6 e 7 si applicano direttamente nei casi previsti al comma 2, sentita la relazione del Presidente Nazionale attivato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. h), dello Statuto. 9. Ai Commissari sono attribuiti tutti i poteri, le funzioni e i compiti amministrativo-gestionali e di rappresentanza delle cariche oggetto di commissariamento sostitutivo, anche nei rapporti con le istituzioni. 10. In tutti i casi il Presidente Nazionale comunica al Consiglio Direttivo di pertinenza l'avvenuto Commissariamento.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTczNjg=