12 3. Entro otto giorni dall'elezione il Collegio dei Probiviri provvede a riunirsi, su convocazione del membro più anziano, ed a nominare il proprio Presidente ed il Segretario. Il Presidente ha il compito di convocare il Collegio. 4. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un membro, questi è sostituito dal primo dei non eletti. Art. 16 - Commissione Verifica Poteri 1. La Commissione Verifica Poteri si insedia il giorno precedente l'apertura ufficiale del Congresso Nazionale ed è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. 2. In caso di assenza di oltre il 50% dei componenti, la Commissione è formata dal Segretario Amministrativo Nazionale più i 5 delegati iscritti più anziani presenti al momento dell'insediamento. Art. 17 - Consiglio Generale Nazionale 1. Il Consiglio Generale Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale o da un suo delegato e si riunisce per iniziativa del Segretario Generale Nazionale o su deliberazione a maggioranza assoluta della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali in regola con il versamento delle quote. 2. Il Consiglio Generale Nazionale ha facoltà di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori. 3. Le sedute del Consiglio Generale Nazionale sono regolarmente costituite in unica convocazione se presenti i rappresentanti di almeno un terzo del numero delle Sezioni provinciali sommato a quello dei Settori nazionali, complessivamente devono essere rappresentati almeno un terzo degli iscritti al Sindacato. 4. I Segretari Generali Regionali possono delegare i propri vice o, in caso di loro impedimento, un loro rappresentante purché membro dell'Esecutivo Generale Regionale; i Segretari Generali delle Sezioni Provinciali possono delegare i propri vice o, in caso di loro impedimento, un altro rappresentante purché membro del Consiglio Direttivo Provinciale. 5. Nel Consiglio Generale Nazionale si vota normalmente per alzata di mano e sono ammesse le deleghe previste al successivo comma 6. Nel caso in cui la mozione riguardi singole persone la votazione è effettuata con voto anche non pesato, ma depositato in urna. 6. Le singole Sezioni Provinciali possono essere rappresentate per delega dal proprio Segretario Regionale o da rappresentanti di altra Provincia; ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio Generale Nazionale non può avere più di due deleghe di altre Sezioni Provinciali; il rappresentante regionale può avere la delega da parte di tutte le Province della propria Regione. Qualora almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto lo richieda il Consiglio Generale Nazionale vota con le seguenti modalità: ciascun componente ha diritto a un voto; i Segretari Provinciali Generali e i Segretari Nazionali di Settore o i loro delegati hanno diritto, inoltre, a un numero di voti calcolato con i criteri del precedente art. 7, commi 2, 3 e 4; 7. Nel caso previsto dal precedente comma 6, si procede alla votazione con voto segreto, qualora richiesto dalla metà più uno dei presenti. 8. I criteri operativi quivi enucleati sono applicabili anche ai Consigli Nazionali di Settore.
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