11 le preferenze espresse in numero inferiore a quello dei componenti da eleggere nell'Esecutivo; 6. La scheda è nulla in toto se non contiene l'espressione della preferenza del candidato Segretario Generale Nazionale. 7. Risultano eletti alle rispettive cariche i candidati della lista che ottengono in capo al Segretario la maggioranza assoluta dei voti espressi. 8. Nel caso non si ottenga la maggioranza assoluta si procederà al ballottaggio, con le modalità previste all'art. 12 comma 4 Reg., tra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 9. Il Segretario Generale Nazionale eletto attribuisce, su base fiduciaria, tra gli eletti all'Esecutivo Generale Nazionale, gli incarichi di cui all'art. 16 dello Statuto e provvede a convocare l'Esecutivo ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. 10. Le elezioni del Segretario Nazionale e dell'Esecutivo di Settore e la designazione dei candidati all'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri di cui all'art. 18, punto 1, dello Statuto avvengono con le modalità indicate dall'art. 19, comma 3, lett. a), dello Statuto e per quanto non previsto, se applicabile, come normato in via generale. Il Segretario Amministrativo Nazionale di Settore ha anche il compito e la responsabilità di redigere annualmente il rendiconto di cui all' art. 14 c.7 del Regolamento. Art. 14 - Congresso Nazionale Elettivo - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 1. Tutti gli iscritti alla F.I.M.M.G. da almeno cinque anni sono eleggibili a membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. 2. L'autocertificazione del possesso del requisito dell'iscrizione quinquennale rappresenta la candidatura e deve essere consegnata alla Presidenza del Congresso entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale. 3. L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene esprimendo su ogni scheda un massimo di 5 preferenze. I primi tre candidati che conseguono il maggior numero di voti sono nominati membri titolari, mentre i successivi due sono nominati membri supplenti. 4. Il Collegio dei Revisori alla prima seduta utile, convocata dal membro titolare più anziano, provvede ad eleggere e nominare tra i propri membri titolari il Presidente, cui spetta la convocazione del Collegio. 5. In caso di impedimento il membro titolare è sostituito dal membro supplente più anziano d'età. 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sull'esame del rendiconto consuntivo entro 15 giorni dalla data di ricezione dello stesso. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti nazionale esamina anche il rendiconto consuntivo dei singoli Settori predisposto dal Segretario amministrativo nazionale di Settore per i rispettivi Consigli Nazionali, da sottoporre, tramite il Segretario Generale Amministrativo, alla ratifica del Consiglio Nazionale di cui all’art. 12 dello Statuto. Art. 15 - Congresso Nazionale Elettivo - Collegio Nazionale dei Probiviri 1. L'elezione del Collegio dei Probiviri avviene indicando su ogni scheda un numero massimo di preferenze pari a quello dei suoi componenti; sono eletti i sei candidati dell'assistenza primaria ed i tre dei Settori che ottengono il maggior numero di voti. 2. Ogni Settore non può avere più di un rappresentante eletto. Le candidature rispettano i disposti dell'art.14 comma 1 e 2 del Regolamento, con la modalità aggiuntiva per i candidati di Settore della documentata nomina da parte del Consiglio Nazionale di Settore
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