10 6. I voti riportati dai candidati vanno annotati, contestualmente alla dichiarazione, in almeno due registri separati, da parte di due membri della Commissione all'uopo individuati per consentire la verifica e la conferma incrociata dei risultati. 7. Le schede bianche vengono immediatamente annullate allo spoglio con l'apposizione della dicitura "BIANCA". 8. Vengono dichiarate nulle: • le schede che riportano segni, simboli o quant'altro possa consentirne l'identificazione; • le preferenze espresse con l'uso del solo cognome in caso di omonimie di candidati. 9. Alla fine delle operazioni di scrutinio il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale verbalizza i risultati e, in sede congressuale, procederà alla proclamazione degli eletti. Le schede utilizzate per le votazioni dovranno essere conservate per almeno tre mesi dalla data delle elezioni presso la sede Nazionale Fimmg in un apposito contenitore, sigillato alla fine dello spoglio e con l'apposizione delle firme sui sigilli di tutti i membri della Commissione elettorale. Art. 12 - Congresso Nazionale Elettivo - Elezione del Presidente del Sindacato 1. Le candidature, presentate con la firma di almeno 25 Segretari Provinciali Generali e/o Segretari Nazionali di Settore, devono essere depositate presso la Presidenza del Congresso entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale. 2. Nel caso in cui vi sia un solo candidato, si potrà procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione, a condizione che non si oppongano almeno 10 Segretari Provinciali Generali. 3. In presenza di più candidature, la votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto e viene eletto Presidente il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in congresso. 4. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in congresso, si procede, dopo il completamento di tutte le operazioni di spoglio ed entro il termine del Congresso stesso, al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Art. 13 - Congresso Nazionale Elettivo - Elezione del Segretario Generale Nazionale e dei Componenti dell'Esecutivo Generale Nazionale 1. Ogni candidato Segretario presenta una lista contenente i nominativi di un numero di candidati da lui designati pari al numero delle cariche che compongono l'Esecutivo, eccezion fatta per il Presidente Nazionale, la cui elezione separata è prevista dal precedente art. 12. 2. Le liste dei candidati di cui al comma 1 devono essere presentate alla Presidenza del Congresso entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale e sottoscritte con la firma di almeno 25 Segretari Provinciali generali e/o Segretari Nazionali di Settore. 3. La votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto, su di un'unica scheda, sulla quale i delegati indicano, oltre al nome del candidato Segretario, quello dei candidati a componenti l'Esecutivo. 4. Gli elettori possono esprimere la preferenza solo per i candidati appartenenti alla lista del Segretario votato. 5. Sono considerate nulle, pur non invalidando la scheda: le preferenze espresse nei confronti di candidati appartenenti a liste diverse da quella del Segretario votato; le preferenze espresse per nominativi non presenti in alcuna lista;
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