1 06 ottobre 2016 FIMMG Federazione Italiana Medici di Famiglia piazza G. Marconi, 25 00144 Roma http://www.fimmg.org telefono 0654896625 telefax 0654896645 e-mail: fimmg@fimmg.org
2 REGOLAMENTO GENERALE FIMMG DISPOSIZIONI GENERALI 3 Art. 1 - Iscrizione alla F.I.M.M.G. 3 Art. 2 - Quote associative nazionali e sezionali 3 Art. 3 - Elenchi degli iscritti 5 Art. 4 - Statuti e Regolamenti periferici 5 Art. 5 - Gestione siti web locali e nazionali della Federazione 6 ORGANI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE 6 Art. 6 - Congresso Nazionale - convocazione 6 Art. 7 - Congresso Nazionale - Numero dei delegati e diritti di voto per Sezioni e Settori 7 Art. 8 - Congresso Nazionale Elettivo - Commissione elettorale 7 Art. 9 - Congresso Nazionale Elettivo - Adempimenti pre-elettorali 7 Art. 10 - Congresso Nazionale Elettivo - Svolgimento delle operazioni di voto 8 Art. 11 - Congresso Nazionale Elettivo - Operazioni di chiusura del seggio e spoglio delle schede 9 Art. 12 - Congresso Nazionale Elettivo - Elezione del Presidente del Sindacato 10 Art. 13 - Congresso Nazionale Elettivo - Elezione del Segretario Generale Nazionale e dei Componenti dell'Esecutivo Generale Nazionale 10 Art. 14 - Congresso Nazionale Elettivo - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 11 Art. 15 - Congresso Nazionale Elettivo - Collegio Nazionale dei Probiviri 11 Art. 16 - Commissione Verifica Poteri 12 Art. 17 - Consiglio Generale Nazionale 12 Art. 18 - Segreteria Nazionale Generale 13 Art. 19 - Commissariamento 13 Art. 20 - Opposizione al Commissariamento 14 ORGANI DECENTRATI DELLA FEDERAZIONE 14 Art. 21 - Organi Decentrati 14 Art. 22 - Presidente Regionale - Consiglio Regionale Generale e di Settore 15 Art. 23 - Collegio regionale unico dei Revisori dei Conti 16 ORGANI PROVINCIALI 16 Art. 24 - Assemblea Provinciale Generale e di Settore 16 Art. 25 - Consiglio Direttivo Provinciale Generale e di Settore 17 Art. 26 - Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale Generale e di Settore 17 Art. 27 - Seggio elettorale 18 Art. 28 - Operazioni di voto 19 Art. 29 - Esecutivo Provinciale Generale 20 Art. 30 -Tesoriere Provinciale Generale e di Settore 20 Art. 31 -Collegio Unico dei Probiviri della Sezione Provinciale Generale 20 Art. 32 -Assemblea di ASL o di Distretto Fiduciario di ASL o di Distretto 20 Art. 33- Disposizioni per la costituzione di nuove sezioni di settore 20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANTI IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI 21 Art. 34 - Procedimento disciplinare in unico grado 21 AREE DI INTERESSE STRATEGICO E LORO RESPONSABILI 22 Art. 35 - Aree e Responsabili (Articolo modificato dal Consiglio Nazionale del 15 dicembre 2018) 22 Art. 36 – Settore speciale Medici in Formazione 22 Art. 37- Settore Fimmg Medici SASN 24 NORMA FINALE 25
3 REGOLAMENTO GENERALE FIMMG Disposizioni Generali Art. 1 - Iscrizione alla F.I.M.M.G. 1. La domanda di iscrizione alla F.I.M.M.G. è presentata alla Sezione Provinciale del luogo di esercizio professionale del medico richiedente. 2. L' accettazione o il rifiuto di iscrizione avviene con delibera del Consiglio Direttivo della Sezione ed è comunicata all'interessato dalla Segreteria Provinciale, anche per via telematica, nel termine di sessanta giorni dalla domanda, in assenza di risposta il richiedente è iscritto dalla data della scadenza dei termini utili per la comunicazione. 3. La delega per la trattenuta della quota associativa degli iscritti convenzionati col SSN è trasmessa all'ASL di competenza esclusivamente dalla Sezione F.I.M.M.G. di appartenenza dell'iscritto; in questo caso non sono ammesse altre forme di trasmissione, quali l'inoltro o la delega diretta da parte dell'interessato, che rimarrebbero prive di efficacia. 4. La quota associativa versata da ciascun iscritto oltre alla quota nazionale ne può comprendere una sezionale secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento. 5. Possono essere iscritti alla F.I.M.M.G. i professionisti, appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 comma 1, dello Statuto, che cessano l'attività per accedere al trattamento pensionistico, corrispondendo le quote indicate dall'art.2 comma 4 del Regolamento ed eventualmente dalle Sezioni di appartenenza (art.2 comma 5 Reg.); è competenza del Consiglio Nazionale Generale la modifica della quota nazionale. 6. I medici iscritti in trattamento di quiescenza possono ricoprire gli incarichi elettivi previsti dallo Statuto a livello nazionale, regionale, provinciale col limite, per quanto riguarda gli organismi statutari collegiali, di una presenza non superiore al venti per cento dei componenti di ciascuno di detti organismi e della ineleggibilità alle cariche per le quali é prevista la titolarità della firma sociale. Nel caso in cui la percentuale dei Medici pensionati iscritti al Sindacato superi il cinque per cento del totale degli iscritti, dovrà essere costituito uno specifico Settore nazionale. In assenza di specifico settore gli iscritti pensionati possono essere aggregati in una struttura regolamentata. 7. L'iscrizione e la delega dei medici già iscritti che assumono un secondo incarico nell'ambito delle aree funzionali di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), dello Statuto, non decadono, così come stabilito dall'art. 3, comma 4, dello Statuto. Art. 2 - Quote associative nazionali e sezionali 1. La quota associativa nazionale, calcolata sulla base di quanto disposto al comma 4 del presente articolo, versata dalle Sezioni Provinciali Generali e di Settore, ove previste, e dalle Sezioni Regionali dei Settori di norma organizzati in Sezioni Regionali è riscossa rispettivamente dalla Segreteria Amministrativa Nazionale Generale o di Settore con due diverse ed alternative modalità: a) autorizzando, con specifica delega, il Segretario Amministrativo Nazionale Generale o di Settore a richiedere mensilmente alle Aziende sanitarie il pagamento diretto delle trattenute alla Tesoreria Nazionale Generale o di Settore b) provvedendo in proprio al periodico versamento dell'importo di cui al punto a) alla rispettiva Tesoreria Nazionale Generale o di Settore. In questo secondo caso, i versamenti debbono essere effettuati con cadenza trimestrale per la Tesoreria Generale,
4 con cadenza semestrale per le Tesorerie dei Settori, accompagnati da idonea documentazione probatoria della correttezza del prelievo della quota associativa. 2. Le Sezioni Provinciali Generali e di Settore, ove previste, e le Sezioni Regionali dei Settori di norma organizzati in Sezioni regionali che hanno optato per il pagamento diretto, qualora risultassero morose rispetto al termine di cui al precedente punto b), non avranno diritto al voto negli Organi collegiali nazionali e regionali. E' compito del Tesoriere Nazionale, tenuto informato anche dai Tesorieri Nazionali dei Settori, comunicare la morosità agli organi competenti (art. 16, c 4, Statuto). 3. Il Segretario Amministrativo Nazionale Generale ed i Segretari Amministrativi Nazionali dei singoli Settori concordano e propongono annualmente l'importo del contributo dovuto da ciascun Settore alla Tesoreria Nazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale Generale. Qualora un Settore risultasse moroso, anche parzialmente, nei confronti della Tesoreria Nazionale Generale per quanto attiene il contributo di cui sopra, non avrà diritto al voto negli Organi collegiali nazionali. 4. La quota associativa nazionale è determinata, fatti salvi i disposti dell'art. 12, comma 2, lettera b dello Statuto, come segue: 2 per mille calcolato mensilmente per i Medici di Assistenza Primaria, su un dodicesimo del compenso forfettario annuo di cui all'art. 59 lettera A1 dell' ACN 29/07/2009 e successive modifiche; per i medici di Continuità Assistenziale, sul compenso orario mensile di cui all'art. 72 Comma 1 dell'ACN 29/07/2009 e successive modifiche; per i medici della Medicina dei Servizi Territoriali, sul compenso orario mensile di cui all'art. 85 Comma 1 dell'ACN 29/07/2009 e successive modifiche; per i medici di Emergenza Territoriale, sul compenso orario mensile di cui all'art. 98 Comma 1 dell'ACN 29/07/2009 e successive modifiche; per i Medici pensionati equivalente ad una tariffa fissa 5 euro al mese; per i Medici del Settore speciale Medici in Formazione pari ad una tariffa fissa di zero euro anno; per i medici che in base allo statuto, sono iscrivibili alla FIMMG e che non rientrano nelle precedenti fattispecie il contributo e' il 2 per mille degli emolumenti mensili, quando a norma del comma 7 il Consiglio Nazionale Generale (art. 12, comma 2, lettera b), Statuto) non abbia alternativamente prevista una quota forfettaria. La Segreteria Amministrativa Nazionale Generale può chiedere in qualsiasi momento idonea documentazione probatoria della correttezza dei pagamenti, che in via esemplificativa è sotto riportata: a. Per l'Assistenza Primaria, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il numero complessivo dei cittadini da loro assistiti b. Per la Continuità Assistenziale, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il complessivo monte ore mensile. c. Per l'Emergenza Sanitaria, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il complessivo monte ore mensile. d. Per la Dirigenza Medica Territoriale, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il complessivo monte ore mensile. 5. Le Sezioni potranno, in aggiunta alla quota associativa nazionale, prevedere una quota per ciascun associato determinata dai rispettivi Consigli Direttivi ed approvata dalle Assemblee, in misura percentuale o forfettaria sui compensi percepiti da ciascun iscritto. Detta quota, trattenuta per delega dalle Asl, ove competenti, è riscossa mensilmente dalla Segreteria Amministrativa della Sezione di appartenenza dell'iscritto. 6. La quota associativa nazionale dovuta dagli iscritti al Settore speciale Medici in Formazione, da quelli già in possesso del titolo di formazione specifica e dai medici pensionati nella misura di
5 una quota fissa, come previsto al precedente comma 4, viene versata secondo le modalità declinate al successivo comma 7. 7. Per i medici che non rientrano nelle precedenti fattispecie è prevista la quota associativa di cui al comma 4, modificabile su delibera del Consiglio Nazionale (art. 12, comma 2, lettera b), Statuto) calcolata in misura forfettaria o percentuale sull'onorario percepito, da versare annualmente con bonifico o RID alla Tesoreria Nazionale del Settore di competenza o per i Medici pensionati alla Tesoreria nazionale generale. I medici del Settore Speciale Formazione si limitano all’atto della domanda di iscrizione a firmare delega alla riscossione di quota associativa pari a zero. 8. La quota partecipativa dovuta dalle Sezioni Provinciali al fondo delle Federazioni Regionali, di cui all'art. 29, comma 2, dello Statuto, è determinata ed approvata dal Consiglio Regionale Generale come quota capitaria in rapporto al numero degli iscritti di ciascuna provincia in misura non superiore all'ammontare della quota associativa nazionale, ed è versata dalle singole Sezioni al Tesoriere Regionale. Pari previsione è applicabile al Settore organizzato in Province. Art. 3 - Elenchi degli iscritti 1. Tutte le Sezioni periferiche sono tenute a predisporre l'elenco nominativo degli iscritti, contenente i loro dati anagrafici (luogo e data di nascita, residenza, domicilio professionale, recapito telefonico e telematico), ed a trasmetterlo alla Segreteria Amministrativa Nazionale Generale entro il primo trimestre di ogni anno, pena l'esclusione della Sezione stessa dalle votazioni negli Organi collegiali nazionali, fino alla avvenuta regolarizzazione della sua posizione. 2. Le Sezioni, che utilizzano il programma F.I.M.M.G.est per la gestione anagrafica degli Iscritti, devono provvedere ad aggiornare il programma e trasmettere i relativi dati nel medesimo termine di cui al comma 1. 3. Le Sezioni Provinciali che si avvalgono della facoltà di versamento della quota associativa secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del presente Regolamento, dovranno produrre la documentazione attestante, per l'Assistenza Primaria, il numero dei Medici Iscritti alla F.I.M.M.G. con rapporto convenzionale di tipo fiduciario ed il numero medio degli assistiti nell'ambito territoriale. 4. La Segreteria Amministrativa Nazionale Generale ha facoltà di effettuare controlli presso le Segreterie Provinciali Generali, le Segreterie Amministrative Nazionali dei Settori e le singole ASL per verificare la corretta applicazione delle norme contenute nello Statuto F.I.M.M.G. e nel presente regolamento. Art. 4 - Statuti e Regolamenti periferici 1. Le Federazioni Regionali (art. 28, comma 3, lett. g), Statuto) e le Sezioni Provinciali Generali (art. 34, comma 4, Statuto) che intendono adottare uno Statuto o Regolamento periferico o proporne modifiche, ne fanno inoltro al Presidente Nazionale per lo svolgimento dell'istruttoria tesa alla verifica della coerenza con i principi generali enucleati dallo Statuto Nazionale. 2. Il Presidente Nazionale, nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle proposte, può indirizzare agli Organismi proponenti suggerimenti modificativi di quanto ritenuto non coerente o in contrasto con i principi associativi statutari, chiedendone la eventuale rettifica riconsiderativa nel termine dei successivi 30 giorni. 3. Ricevuta la definitiva versione della proposta statutaria o regolamentare locale, il Presidente del Sindacato la inoltra alla Segreteria Nazionale per l'acquisizione del relativo giudizio di congruità, adottato nella prima seduta utile e da comunicare all'Organismo proponente.
6 4. Il giudizio negativo deve essere motivato in ordine ai singoli punti ed alle ragioni ritenute ostative o contrarie ai principi associativi e comunicato dal Presidente Nazionale alla Federazione Regionale o alla Sezione Provinciale nel termine di giorni 15 dall'adozione. 5. Le comunicazioni eseguite a norma della presente disposizione possono essere effettuate tramite posta elettronica inoltrata agli indirizzi istituzionali. 6. Sono decaduti tutti gli Statuti periferici modificati e già adottati che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto Nazionale e del suo Regolamento Generale non vengano riproposti alla Segreteria nazionale generale. In assenza di eccezioni sollevate entro tre mesi dalla data di riproposizione lo Statuto modificato resta in vigore. Art. 5 - Gestione siti web locali e nazionali della Federazione 1. Il Segretario Generale Nazionale, i Segretari Generali Regionali e Provinciali, adottano ogni cautela e misura di salvaguardia relativa ai dati trattati secondo le normative vigenti e sono responsabili di tutto quanto viene pubblicato sui siti web di riferimento direttamente gestiti. 2. Ogni Segretario potrà nominare un responsabile informatico del sito, anche tra gli esterni agli iscritti, che svolga funzioni di referente in ordine al funzionamento ed alla protezione del sito stesso. 3. Tutti i siti che utilizzano la sigla F.I.M.M.G. devono essere comunicati all'Esecutivo Nazionale e potranno prevedere una parte esclusivamente "riservata agli iscritti" nella quale gestire informazioni ritenute dedicate agli associati. 4. Il responsabile sindacale ed il responsabile informatico dovranno provvedere a dotare il sito di sistemi di sicurezza che impediscano l'accesso ad estranei o la violazione del sistema informatico e la protezione dei dati sensibili degli iscritti, quali gli indirizzi e-mail, garantendo la riservatezza dei destinatari in caso di trasmissioni circolari o multiple. 5. Su esplicita richiesta del Segretario Generale Nazionale i responsabili dei siti Regionali e Provinciali pubblicano sui relativi siti documenti, lettere o informative ritenute indispensabili per gli interessi degli iscritti. 6. I siti Nazionale, Regionali e Provinciali dovranno prevedere apposite sezioni riservate e dedicate ai Settori e da questi direttamente gestite in ordine alla comunicazione telematica inerente le loro attività istituzionali. ORGANI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE Art. 6 - Congresso Nazionale - convocazione 1. Il Congresso Nazionale è convocato, a cura del Presidente Nazionale, con l'inoltro della relativa comunicazione contenente data, luogo, ora del Congresso e corredata dall'ordine del giorno dei lavori approvato dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale Nazionale. L'avviso di convocazione è inviato all'Esecutivo nazionale generale, ai Segretari Regionali e Provinciali e ai Segretari Nazionali di Settore almeno trenta giorni prima della data di tenuta del Congresso. 2. Qualora successivamente all'inoltro dell'avviso di convocazione si manifestasse la necessità di trattare argomenti non preventivabili e di sopravvenuta urgenza, il Segretario Generale Nazionale potrà porli aggiuntivamente all'ordine del giorno, in deroga a quanto previsto dal comma precedente. 3. Il Congresso nazionale procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Congresso composto da due membri da affiancare al Presidente del Sindacato.
7 Art. 7 - Congresso Nazionale Numero dei delegati e diritti di voto per Sezioni e Settori 1. Il numero dei delegati ammessi a partecipare al Congresso Nazionale è individuato assegnando un delegato ogni 50 iscritti, e, quanto ai resti, un delegato per frazione superiore a 25 iscritti (4 delegati per 178 iscritti) con il limite massimo di dieci delegati o di 500 iscritti (526 iscritti =10 delegati / 576 iscritti=11 delegati) 2. Il numero di voti e' attribuito in ragione di: - n. 10 voti per ogni Sezione Provinciale Generale, oltre a 1 voto ogni 10 medici iscritti nell'elenco dell'assistenza primaria o frazione superiore a 5 fino a 500 iscritti, nonché, ed ulteriormente oltre la predetta soglia, 1 voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10. - n. 20 voti per ogni Settore Nazionale oltre a 1 voto ogni 10 iscritti nell'elenco del Settore di appartenenza o frazione superiore a 5 fino a 500 iscritti, nonché, ed ulteriormente oltre la predetta soglia, 1 voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10. 3. Sono inoltre attribuiti: n. 5 voti alla Sezione Provinciale Generale che documenta - attraverso dati forniti dalla Regione o dalle AA.SS.LL. di Riferimento - un numero di medici di assistenza primaria iscritti alla F.I.M.M.G. superiore al 50% del numero dei Medici di assistenza primaria esistenti nella provincia di riferimento; n. 5 voti al Settore Nazionale che documenta - attraverso dati forniti dalla SISAC o dal Ministero - un numero di iscritti superiore al 50% del numero complessivo dei Medici del corrispondente Settore operanti nel territorio nazionale. 4. Il numero degli iscritti alla Sezione Provinciale Generale e al Settore Nazionale è determinato dalla Commissione Verifica dei Poteri tenendo conto della media degli iscritti di ogni singola Sezione e di ogni singolo Settore nel corso dell'ultimo quadriennio. Il conteggio è effettuato considerando esclusivamente gli iscritti che hanno regolarmente versato le quote sociali risultanti dagli elenchi trasmessi dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie Locali di riferimento. 5. L'esercizio del diritto di voto da parte delle Sezioni Provinciali e dei Settori è subordinato alla regolare tenuta e svolgimento dei rispettivi Consigli per la nomina dei delegati congressuali, alla regolarità del versamento delle quote nazionali ed all'invio dell'elenco degli iscritti di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento. 6. La documentazione relativa agli elenchi degli iscritti ed alle delibere di nomina dei delegati da parte delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori tramite i rispettivi Consigli, dovrà essere presentata, ove non già inviata alla Segreteria Amministrativa Nazionale, alla Commissione Verifica Poteri all'atto del suo insediamento. Art. 8 - Congresso Nazionale Elettivo - Commissione elettorale 1. La Commissione Elettorale è composta da 11 membri eletti, il primo giorno del Congresso, dai delegati su proposta del Presidente del Congresso e si riunisce il giorno precedente le votazioni per eleggere al suo interno il Responsabile Coordinatore che sarà coadiuvato, nella verbalizzazione e nei vari adempimenti previsti nel presente Regolamento, da un Segretario da lui stesso nominato tra i membri della Commissione stessa. Art. 9 - Congresso Nazionale Elettivo - Adempimenti pre-elettorali 1. Nel giorno precedente le elezioni, la Commissione Verifica Poteri trasmette alla Commissione elettorale:
8 L'elenco delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori Nazionali che hanno diritto ad esercitare il voto perché in regola con quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, anche in riferimento al pagamento delle quote associative nazionali. Il numero dei voti assegnati ad ogni Sezione Provinciale Generale o Settore Nazionale in base al disposto dell'art. 7 del presente regolamento; I nominativi dei delegati di ciascuna provincia o settore che hanno diritto ad esercitare il voto (solo Segretario o Segretario più altri delegati nominati dal Consiglio competente). L'elenco degli altri costituenti il Congresso Nazionale, di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e b) dello Statuto, che hanno diritto ad esercitare individualmente il voto. L'elenco delle candidature valide presentate. 2. Entro il giorno precedente le elezioni la Commissione elettorale verifica: la presenza di un adeguato numero di cabine elettorali; la presenza in ogni cabina delle liste dei candidati riportanti il o i nominativi dei candidati a Presidente, il o i nominativi dei candidati a Segretario Generale Nazionale con allegata la lista dei candidati a membri dell'Esecutivo, la lista dei nominativi dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti, la lista dei nominativi dei candidati al Collegio dei Probiviri; la disponibilità di 4 urne sigillate, una per ciascuna tipologia di votazione, che saranno rese facilmente distinguibili con l'affissione su ciascuna di esse, di una scheda non vidimata del colore identificativo della diversa tipologia di elezione; la disponibilità , in quantità adeguate, delle schede elettorali. 3. Le schede elettorali dovranno avere distinti colori di riferimento per la elezione del Presidente, del Segretario Generale Nazionale e dei Membri dell'Esecutivo, per la elezione dei Membri del collegio dei Revisori dei Conti e per la elezione dei membri del Collegio dei Probiviri. 4. Per ogni colore sono previste schede rappresentative del peso dei voti di cui sono espressione: schede da 1 voto, 2 voti, 5 voti, 10 voti, 20 voti, 50 voti 100 voti. 5. La scheda per la votazione del Presidente riporta un unico spazio per esprimere il voto. 6. La scheda per la elezione del Segretario e dell'Esecutivo riporta in alto uno spazio dedicato alla espressione del voto per il Segretario e più in basso un numero di spazi, pari ai membri dell'Esecutivo da eleggere, per l'espressione di voto a loro favore. 7. La scheda per il Collegio dei Revisori dei Conti riporta il numero di spazi necessario per esprimere fino a cinque preferenze. 8. La scheda del Collegio dei Probiviri riporta nove spazi per esprimere fino a nove preferenze. 9. Entro il giorno precedente le elezioni, la Commissione stabilisce l'orario di apertura e di chiusura del seggio. Di detto orario deve esserne data informativa a tutti i delegati. 10. Il giorno delle elezioni, nelle ore antecedenti l'inizio ufficiale delle operazioni di voto, la commissione procede alla vidimazione delle schede, ciascuna delle quali deve essere firmata dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale, nell'angolo in alto a destra del retro della scheda dove viene apposto anche il timbro di vidimazione. Art. 10 - Congresso Nazionale Elettivo - Svolgimento delle operazioni di voto 1. All'ora stabilita dalla Commissione elettorale il seggio viene dichiarato ufficialmente aperto dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale. 2. Ogni Provincia o Settore Nazionale si presenta al seggio con tutti i delegati che hanno diritto di esprimere il voto, contemporaneamente. 3. Il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale o un membro della commissione all'uopo designato verifica i nominativi dei delegati che hanno diritto di votare.
9 4. A questi vengono consegnate le schede nella misura dei voti spettanti come stabilito dalla Commissione Verifica Poteri in base al disposto dell'art. 7, comma 4, del presente Regolamento. 5. In caso di più delegati i voti complessivi vengono distribuiti in parti uguali tra tutti gli aventi diritto a votare. 6. Eventuali resti saranno attribuiti al Segretario Provinciale Generale o Nazionale di Settore. 7. In caso di comprovata causa di forza maggiore il diritto al voto, assegnato dal Consiglio Provinciale o Nazionale di Settore al Segretario o ad un delegato, può essere esercitato da altro delegato della medesima provincia o settore Nazionale presentando una delega motivata al Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale, firmata esclusivamente dal Segretario Provinciale Generale o Nazionale di Settore che si fa garante della effettiva causa di forza maggiore. In ogni altra circostanza il diritto al voto non potrà essere esercitato. 8. Il numero delle schede consegnate alla Provincia o Settore Nazionale viene dichiarato ad alta voce ed annotato su apposito registro. 9. Il numero totale delle schede introdotte nelle urne deve essere proclamato ad alta voce ed annotato nel precedente registro. 10. Il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale verifica la corrispondenza tra il numero delle schede consegnate e quello delle schede introdotte nelle urne per ogni singola Provincia o Settore Nazionale. 11. Gli aventi diritto al voto, prima di compilare materialmente le schede, hanno l'obbligo di controllare che queste non presentino segni, imperfezioni, lesioni, abrasioni o quant'altro possa renderle identificabili. 12. Nel caso in cui sussista il dubbio che la scheda sia identificabile, o in caso di errore nella sua compilazione, essa deve essere riconsegnata al Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale, che provvederà ad annullarla e sostituirla annotando il fatto in apposito registro. 13. Le schede annullate e sostituite vanno vidimate e conservate ciascuna in busta sigillata a cura del Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale e rendicontate a verbale alla fine delle operazioni di voto. Art. 11 - Congresso Nazionale Elettivo - Operazioni di chiusura del seggio e spoglio delle schede 1. All'ora stabilita dalla Commissione il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale proclama la chiusura del seggio elettorale. 2. Possono votare, dopo tale proclamazione, solo coloro che materialmente si trovano nel seggio stesso o in area vicina all'uopo inequivocabilmente identificata. 3. I nominativi di coloro che hanno ancora diritto a votare al momento della chiusura ufficiale del seggio saranno comunque annotati dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale in apposito registro e in seguito verbalizzati. 4. Subito dopo la chiusura del seggio iniziano le operazioni di spoglio delle schede, procedendo, nell'ordine, allo scrutinio dei voti relativi alla elezione del Presidente, quindi allo scrutinio di quelli relativi alla elezione del Segretario e dell'Esecutivo, poi allo scrutinio di quelli relativi al Collegio dei Revisori dei Conti ed infine di quelli relativi al Collegio dei Probiviri. 5. Le schede vengono preventivamente suddivise dai membri della Commissione in gruppi omogenei per tagli di numero di voti incorporati, quindi scrutinate ad una ad una dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale, con proclamazione dei nominativi oggetto di preferenza.
10 6. I voti riportati dai candidati vanno annotati, contestualmente alla dichiarazione, in almeno due registri separati, da parte di due membri della Commissione all'uopo individuati per consentire la verifica e la conferma incrociata dei risultati. 7. Le schede bianche vengono immediatamente annullate allo spoglio con l'apposizione della dicitura "BIANCA". 8. Vengono dichiarate nulle: • le schede che riportano segni, simboli o quant'altro possa consentirne l'identificazione; • le preferenze espresse con l'uso del solo cognome in caso di omonimie di candidati. 9. Alla fine delle operazioni di scrutinio il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale verbalizza i risultati e, in sede congressuale, procederà alla proclamazione degli eletti. Le schede utilizzate per le votazioni dovranno essere conservate per almeno tre mesi dalla data delle elezioni presso la sede Nazionale Fimmg in un apposito contenitore, sigillato alla fine dello spoglio e con l'apposizione delle firme sui sigilli di tutti i membri della Commissione elettorale. Art. 12 - Congresso Nazionale Elettivo - Elezione del Presidente del Sindacato 1. Le candidature, presentate con la firma di almeno 25 Segretari Provinciali Generali e/o Segretari Nazionali di Settore, devono essere depositate presso la Presidenza del Congresso entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale. 2. Nel caso in cui vi sia un solo candidato, si potrà procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione, a condizione che non si oppongano almeno 10 Segretari Provinciali Generali. 3. In presenza di più candidature, la votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto e viene eletto Presidente il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in congresso. 4. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in congresso, si procede, dopo il completamento di tutte le operazioni di spoglio ed entro il termine del Congresso stesso, al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Art. 13 - Congresso Nazionale Elettivo - Elezione del Segretario Generale Nazionale e dei Componenti dell'Esecutivo Generale Nazionale 1. Ogni candidato Segretario presenta una lista contenente i nominativi di un numero di candidati da lui designati pari al numero delle cariche che compongono l'Esecutivo, eccezion fatta per il Presidente Nazionale, la cui elezione separata è prevista dal precedente art. 12. 2. Le liste dei candidati di cui al comma 1 devono essere presentate alla Presidenza del Congresso entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale e sottoscritte con la firma di almeno 25 Segretari Provinciali generali e/o Segretari Nazionali di Settore. 3. La votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto, su di un'unica scheda, sulla quale i delegati indicano, oltre al nome del candidato Segretario, quello dei candidati a componenti l'Esecutivo. 4. Gli elettori possono esprimere la preferenza solo per i candidati appartenenti alla lista del Segretario votato. 5. Sono considerate nulle, pur non invalidando la scheda: le preferenze espresse nei confronti di candidati appartenenti a liste diverse da quella del Segretario votato; le preferenze espresse per nominativi non presenti in alcuna lista;
11 le preferenze espresse in numero inferiore a quello dei componenti da eleggere nell'Esecutivo; 6. La scheda è nulla in toto se non contiene l'espressione della preferenza del candidato Segretario Generale Nazionale. 7. Risultano eletti alle rispettive cariche i candidati della lista che ottengono in capo al Segretario la maggioranza assoluta dei voti espressi. 8. Nel caso non si ottenga la maggioranza assoluta si procederà al ballottaggio, con le modalità previste all'art. 12 comma 4 Reg., tra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 9. Il Segretario Generale Nazionale eletto attribuisce, su base fiduciaria, tra gli eletti all'Esecutivo Generale Nazionale, gli incarichi di cui all'art. 16 dello Statuto e provvede a convocare l'Esecutivo ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. 10. Le elezioni del Segretario Nazionale e dell'Esecutivo di Settore e la designazione dei candidati all'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri di cui all'art. 18, punto 1, dello Statuto avvengono con le modalità indicate dall'art. 19, comma 3, lett. a), dello Statuto e per quanto non previsto, se applicabile, come normato in via generale. Il Segretario Amministrativo Nazionale di Settore ha anche il compito e la responsabilità di redigere annualmente il rendiconto di cui all' art. 14 c.7 del Regolamento. Art. 14 - Congresso Nazionale Elettivo - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 1. Tutti gli iscritti alla F.I.M.M.G. da almeno cinque anni sono eleggibili a membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. 2. L'autocertificazione del possesso del requisito dell'iscrizione quinquennale rappresenta la candidatura e deve essere consegnata alla Presidenza del Congresso entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale. 3. L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene esprimendo su ogni scheda un massimo di 5 preferenze. I primi tre candidati che conseguono il maggior numero di voti sono nominati membri titolari, mentre i successivi due sono nominati membri supplenti. 4. Il Collegio dei Revisori alla prima seduta utile, convocata dal membro titolare più anziano, provvede ad eleggere e nominare tra i propri membri titolari il Presidente, cui spetta la convocazione del Collegio. 5. In caso di impedimento il membro titolare è sostituito dal membro supplente più anziano d'età. 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sull'esame del rendiconto consuntivo entro 15 giorni dalla data di ricezione dello stesso. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti nazionale esamina anche il rendiconto consuntivo dei singoli Settori predisposto dal Segretario amministrativo nazionale di Settore per i rispettivi Consigli Nazionali, da sottoporre, tramite il Segretario Generale Amministrativo, alla ratifica del Consiglio Nazionale di cui all’art. 12 dello Statuto. Art. 15 - Congresso Nazionale Elettivo - Collegio Nazionale dei Probiviri 1. L'elezione del Collegio dei Probiviri avviene indicando su ogni scheda un numero massimo di preferenze pari a quello dei suoi componenti; sono eletti i sei candidati dell'assistenza primaria ed i tre dei Settori che ottengono il maggior numero di voti. 2. Ogni Settore non può avere più di un rappresentante eletto. Le candidature rispettano i disposti dell'art.14 comma 1 e 2 del Regolamento, con la modalità aggiuntiva per i candidati di Settore della documentata nomina da parte del Consiglio Nazionale di Settore
12 3. Entro otto giorni dall'elezione il Collegio dei Probiviri provvede a riunirsi, su convocazione del membro più anziano, ed a nominare il proprio Presidente ed il Segretario. Il Presidente ha il compito di convocare il Collegio. 4. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un membro, questi è sostituito dal primo dei non eletti. Art. 16 - Commissione Verifica Poteri 1. La Commissione Verifica Poteri si insedia il giorno precedente l'apertura ufficiale del Congresso Nazionale ed è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. 2. In caso di assenza di oltre il 50% dei componenti, la Commissione è formata dal Segretario Amministrativo Nazionale più i 5 delegati iscritti più anziani presenti al momento dell'insediamento. Art. 17 - Consiglio Generale Nazionale 1. Il Consiglio Generale Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale o da un suo delegato e si riunisce per iniziativa del Segretario Generale Nazionale o su deliberazione a maggioranza assoluta della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali in regola con il versamento delle quote. 2. Il Consiglio Generale Nazionale ha facoltà di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori. 3. Le sedute del Consiglio Generale Nazionale sono regolarmente costituite in unica convocazione se presenti i rappresentanti di almeno un terzo del numero delle Sezioni provinciali sommato a quello dei Settori nazionali, complessivamente devono essere rappresentati almeno un terzo degli iscritti al Sindacato. 4. I Segretari Generali Regionali possono delegare i propri vice o, in caso di loro impedimento, un loro rappresentante purché membro dell'Esecutivo Generale Regionale; i Segretari Generali delle Sezioni Provinciali possono delegare i propri vice o, in caso di loro impedimento, un altro rappresentante purché membro del Consiglio Direttivo Provinciale. 5. Nel Consiglio Generale Nazionale si vota normalmente per alzata di mano e sono ammesse le deleghe previste al successivo comma 6. Nel caso in cui la mozione riguardi singole persone la votazione è effettuata con voto anche non pesato, ma depositato in urna. 6. Le singole Sezioni Provinciali possono essere rappresentate per delega dal proprio Segretario Regionale o da rappresentanti di altra Provincia; ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio Generale Nazionale non può avere più di due deleghe di altre Sezioni Provinciali; il rappresentante regionale può avere la delega da parte di tutte le Province della propria Regione. Qualora almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto lo richieda il Consiglio Generale Nazionale vota con le seguenti modalità: ciascun componente ha diritto a un voto; i Segretari Provinciali Generali e i Segretari Nazionali di Settore o i loro delegati hanno diritto, inoltre, a un numero di voti calcolato con i criteri del precedente art. 7, commi 2, 3 e 4; 7. Nel caso previsto dal precedente comma 6, si procede alla votazione con voto segreto, qualora richiesto dalla metà più uno dei presenti. 8. I criteri operativi quivi enucleati sono applicabili anche ai Consigli Nazionali di Settore.
13 Art. 18 - Segreteria Nazionale Generale 1. La Segreteria Nazionale Generale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato su richiesta del Segretario Generale Nazionale o su richiesta di almeno un terzo del numero complessivo dei Segretari Generali Regionali e dei Segretari Nazionali di Settore. Art. 19 - Commissariamento 1. In caso di problematiche gestionali incidenti sul corretto funzionamento delle singole Sezioni o Federazioni Regionali, o in presenza di conflitti fra gli iscritti della Sezione stessa o della Federazione, ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale o Regionale, il Presidente Regionale o Provinciale, ove istituiti, o, in loro assenza, il Segretario Provinciale o Regionale, deve valutare l'opportunità di segnalare la situazione al Presidente Nazionale per l'adozione di ogni iniziativa da questi ritenuta più opportuna per risolvere le criticità verificatesi. 2. Può essere altresì disposto il commissariamento nei casi in cui gli organismi direttivi di una Sezione Provinciale, di una Federazione Regionale o di una qualsiasi articolazione di un Settore Nazionale assumano, al di fuori delle norme statutarie o con pubblicizzazione esterna, posizioni che provochino diffamazione al Sindacato o che comportino il rifiuto operativo di azioni sindacali deliberate a maggioranza dagli Organi Statutari, ovvero assumano posizioni comunque ritenute inconciliabili con la politica sindacale deliberata dagli Organi Statutari. 3. È dovere di qualunque dirigente collaborare con il Presidente Nazionale o con un suo delegato mettendo a disposizione, qualora richiesti, gli atti e le documentazioni pertinenti. 4. Nel caso di paralisi amministrativo-gestionale o comunque di incapacità di funzionamento di una Sezione Provinciale, di una Federazione Regionale o di una qualsiasi articolazione di un Settore Nazionale segnalati dal Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale delibera la nomina di un commissario incaricato di acquisire informazioni, esaminare e valutare la situazione onde favorire il superamento delle criticità. 5. Nella delibera di nomina il Consiglio fornisce indicazioni ed attribuisce al Commissario i poteri ritenuti necessari per ricondurre al normale funzionamento l'articolazione organizzativa interessata entro il termine massimo di sessanta giorni. 6. In caso di mancata normalizzazione della situazione, il Commissario incaricato riferirà al Consiglio Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti potrà decidere di deliberare lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'articolazione organizzativa interessata. 7. Con l'anzidetta deliberazione di scioglimento si provvede alla contestuale nomina di un Commissario avente il compito di indire e tenere nuove elezioni entro sei mesi dall'inizio dell'incarico. 8. Le procedure di scioglimento e commissariamento di cui ai commi 6 e 7 si applicano direttamente nei casi previsti al comma 2, sentita la relazione del Presidente Nazionale attivato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. h), dello Statuto. 9. Ai Commissari sono attribuiti tutti i poteri, le funzioni e i compiti amministrativo-gestionali e di rappresentanza delle cariche oggetto di commissariamento sostitutivo, anche nei rapporti con le istituzioni. 10. In tutti i casi il Presidente Nazionale comunica al Consiglio Direttivo di pertinenza l'avvenuto Commissariamento.
14 Art. 20 - Opposizione al Commissariamento 1. Avverso la delibera che dispone il Commissariamento può essere proposta opposizione con ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri esclusivamente da parte del Consiglio interessato o da parte di un terzo degli iscritti della articolazione organizzativa commissariata. 2. Il ricorso non sospende l'esecutività della delibera e deve essere proposto, unicamente per vizi procedurali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di commissariamento. ORGANI DECENTRATI DELLA FEDERAZIONE Art. 21 - Organi Decentrati 1. Tutti gli organi collegiali decentrati della Federazione, fatta eccezione per quelli assembleari, sono validamente riuniti in presenza di un quorum costitutivo della maggioranza assoluta dei propri componenti aventi diritto al voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, non è ammessa la votazione per delega. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Collegio, nei Consigli Regionali prevale il voto dei rispettivi Segretari Regionali. Normalmente si vota per alzata di mano. Quando la delibera riguarda persone il voto deve essere segreto ed espresso in urna. I predetti organi collegiali sono convocati e presieduti dal componente più anziano di età nel caso gli eletti alle cariche istituzionali all'uopo deputate siano cessati per qualsivoglia motivo. 2. Tutte le cariche assunte, a seguito di elezioni o di nomina, dovranno essere comunicate al Presidente Nazionale della F.I.M.M.G, entro il termine massimo di giorni 15. 3. La comunicazione, in caso di elezione, dovrà essere accompagnata dai relativi verbali delle operazioni elettorali, controfirmati dai responsabili del seggio e da dichiarazione con la quale il Segretario, attesta che tutte le procedure si sono svolte nel rispetto dello Statuto e secondo trasparenza (Allegato A). 4. Tutti gli Organi e le cariche assunte nell'organizzazione decentrata della Federazione decadono decorso il termine quadriennale di durata. I titolari delle relative cariche non possono esercitare altra funzione se non l'espletamento delle necessarie procedure di rinnovo. 5. Il mancato espletamento delle procedure di rinnovo delle cariche degli Organi decentrati, oltre che inadempienza statutaria sanzionata disciplinarmente, costituisce fattispecie per la quale è attivabile l'intervento del Presidente Nazionale del Sindacato e del Consiglio Nazionale per gli opportuni e conseguenti provvedimenti tesi a ristabilire la regolarità e la legittimità rappresentativa dell'Organo stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, commi 1 e 4, del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 26, c.1 del presente Regolamento. 6. In caso di costituzione, secondo i disposti dell'art. 33, comma 1, del Regolamento, di una nuova Sezione Provinciale di Settore, la relativa comunicazione dovrà essere sottoscritta dal Segretario Generale Provinciale e dal Segretario della neo-istituita Sezione di Settore ed inoltrata entro dieci giorni al Presidente Nazionale. 7. Nelle Sezioni Generali Provinciali in cui non sia possibile costituire Sezioni provinciali di Settore (art. 32, comma 2, St. e art. 33, comma 1, Reg.) possono essere ugualmente iscritti i Medici di cui all'art. 6 commi 1.2, 1.3, 1.4 dello Statuto; all'iscritto deve comunque essere riconosciuto il diritto all'elettorato attivo e passivo.
15 8. Nelle ipotesi previste dal precedente comma 7 l'iscritto esercita il proprio diritto al voto partecipando all'Assemblea Generale della Sezione Provinciale, cui competeranno le quote associative. 9. In caso di costituzione di una nuova Sezione Provinciale Generale (con un numero minimo di dieci iscritti all'area funzionale dell'assistenza primaria) la relativa comunicazione dovrà essere sottoscritta dal Segretario Generale Provinciale ed inviata al Presidente Nazionale entro dieci giorni dalla data di istituzione. Art. 22 - Presidente Regionale - Consiglio Regionale Generale e di Settore 1. Il Consiglio Direttivo Regionale Generale ha facoltà di deliberare, con approvazione di almeno 2/3 dei suoi componenti, l'istituzione della carica di Presidente Regionale Generale, che viene eletto con voto pesato (Art. 7 Reg.) dall'Assemblea Regionale costituita ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il cui quorum di validità è pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale. Nel caso in cui vi sia un solo candidato, si potrà procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione, a condizione che non si oppongano almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 2. Ogni quattro anni, o anche anticipatamente se in prossimità del rinnovo delle cariche elettive regionali, il Presidente, ove eletto, o il Segretario Regionale, Generale o di Settore, comunicherà a ciascuna Sezione Provinciale il numero dei Consiglieri che la Sezione Provinciale stessa dovrà designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale. 3. I Consiglieri da esprimere sono determinati sulla base dei dati forniti dalla Segreteria Amministrativa Nazionale Generale in ordine al numero degli iscritti di ciascuna Sezione Provinciale relativo all'ultimo quadriennio. 4. Il numero complessivo dei Medici iscritti alle Sezioni Provinciali della Regione - rappresentato dalla media aritmetica degli iscritti dell’ultimo quadriennio - sarà diviso, rispettivamente, per 7, per 11, per 15 o per 21, in relazione al numero complessivo dei Consiglieri Regionali da esprimere secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 1 dello Statuto. 5. Il numero così ottenuto rappresenterà il divisore della media degli iscritti a ciascuna Sezione Provinciale dell'ultimo quadriennio. 6. Il risultato dell'ulteriore operazione di divisione (numero iscritti sezionali/divisore) esprimerà il numero dei Consiglieri, compreso il Segretario Provinciale, che ciascuna Sezione Provinciale avrà diritto a designare quali propri rappresentanti nel Consiglio Regionale. Qualora con le predette operazioni non si assegnassero tutti i posti disponibili, questi saranno attribuiti alle Sezioni con maggiori resti. Ciascuna Provincia ha comunque diritto, fatto salvo il numero complessivo di Consiglieri regionali di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto, di essere rappresentata dal Segretario Generale; ogni Sezione provinciale non potrà essere rappresentata nel Consiglio Regionale Generale con più della metà dei Consiglieri determinati ai sensi dell’art. 27 comma 1 lettera c) dello Statuto, fatto salvo il caso che nella Regione vi siano due sole Sezioni provinciali. 7. Il Consiglio Provinciale Generale della Sezione, cui spetta in Consiglio Regionale una rappresentanza superiore al solo Segretario Provinciale, potrà designare quali Consiglieri Regionali sia i Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale, sia i Fiduciari di ASL o di Distretto. In nessun caso potranno essere indicati iscritti che non rivestano le predette cariche. 8. I membri del Consiglio Regionale Generale, di cui al comma 1 lettere c), d) dell'art. 27 dello Statuto, eleggono contemporaneamente le cariche di cui agli artt. 29, 30 e 31 dello Statuto a scrutinio segreto secondo quanto previsto dal precedente art. 21, comma 1, del presente Regolamento.
16 9. Il Consiglio Regionale Generale, su iniziativa del Segretario Generale Regionale, è convocato e presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal Segretario Generale Regionale stesso e si riunisce ordinariamente con cadenza almeno bimestrale su richiesta del Segretario Regionale. 10. Il Consiglio Regionale Generale si riunisce altresì ogni qualvolta l'Esecutivo Regionale a maggioranza lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri regionali. In questi casi valgono i limiti temporali e le previsioni di garanzia previsti dall'art.25 comma 2 del Regolamento. 11. Le riunioni del Consiglio regionale sono valide secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 1, del Regolamento tenuto conto dell'art. 27 dello Statuto, e possono essere tenute a rotazione nelle sedi delle Sezioni provinciali. 12. Gli elementi ed i criteri esposti ai precedenti commi sono da considerarsi di comune riferibilità ed applicabilità sia ai Consigli Regionali Generali che a quelli del Settore articolato in Sezioni provinciali. 13. Il Consiglio regionale del Settore organizzato in Sezione regionale è costituito dagli iscritti (minimo dieci) della Regione al Settore ed elegge il Segretario, il Vicesegretario ed il Segretario Amministrativo regionali del Settore, che costituiscono l'Esecutivo regionale di Settore. L' assemblea elettiva è normata sulla base dei disposti dagli artt. 27 e 28 del Regolamento. 14. La Sezione regionale del Settore Continuità Assistenziale può essere costituita ove siano presenti un numero di Sezioni provinciali almeno pari alla metà delle Province meno uno, arrotondato per eccesso all'unità. Le procedure costitutive della Sezione regionale del Settore sono curate dal Presidente Nazionale secondo le modalità dello Statuto e del Regolamento (art. 33 del Regolamento). Art. 23 - Collegio regionale unico dei Revisori dei Conti 1. Sono indicati dai Consigli Provinciali ed eletti dal Consiglio Direttivo Regionale Generale alla carica di Revisori dei Conti nel Collegio Regionale Unico gli iscritti già componenti del Collegio dei Revisori dei Conti a livello provinciale. Le modalità di convocazione sono analoghe a quelle del pari Organo nazionale. 2. Il Collegio Regionale Unico dei Revisori dei Conti opera con la presenza di un membro aggiuntivo delegato di Settore per temi di specifico interesse di Settore. ORGANI PROVINCIALI Art. 24 - Assemblea Provinciale Generale e di Settore 1. L'Assemblea Provinciale Generale e di Settore è indetta a seguito di iniziativa del Segretario Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale, o, in caso di sua mancanza, dallo stesso Segretario Provinciale. 2. L'Assemblea Provinciale Generale e di Settore è altresì indetta a seguito di richiesta, trasmessa per conoscenza anche al Presidente Nazionale, avanzata e sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti o dai due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale. La convocazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta con avviso corredato dal relativo Ordine del Giorno sottoscritto dal Presidente, se eletto, o dal Segretario Provinciale, trascorso detto termine si applica quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del presente Regolamento. 3. Fatti salvi i disposti dei precedenti commi, nell'ipotesi di convocazione in sede straordinaria i motivi di eccezionalità ed urgenza, sempre da esplicitarsi, sono soggetti all'approvazione del Segretario Generale Provinciale.
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