Spazio al Lavoro n. 5 del 2013

| 6 spazi o lavoro a l il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 sulla base di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 4 dicembre 2011. • Prosecutori volontari autoriz- zati entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordina- ria alla predetta data i quali, proprio perchè fruitori della mobilità, devono attendere il termine della stessa per effet- tuare i versamenti volontari, a condizione che maturino la decorrenza di pensione entro dicembre 2015. Tutti i lavoratori interessati do- vranno presentare domanda per avere accesso alla salvaguardia, alcuni alla Direzione Regionale del Lavoro ed altri all’INPS. In ogni caso, andrà rispettato lo stesso termine fissato per il 25 settembre 2013. Al fine di verificare le diver- se situazioni, vi invitiamo a recar- vi presso i nostri sportelli INCA su tutto il territorio regionale. $ ma anche, per le pensioni succes- sive al 1994, i redditi posseduti dal coniuge, che non devono su- perare certi limiti fissati per legge. I NUOVI IMPORTI. Importo men- sile: € 495,43. Importo annuo: € 6.440,59. I redditi da considerare sono quelli assoggettabili all’Ir- pef, con l’esclusione del reddito derivante dalla casa di abitazione principale, dai trattamenti di fine rapporto, dalle competenze sog- gette a tassazione separata e della stessa pensione a calcolo da inte- grare. Vanno considerati anche i redditi conseguiti all’estero. $ V ia libera al terzo contingente di esodati. I lavoratori inte- ressati dovranno fare domanda entro il 25 settembre per essere ammessi al beneficio ed andare in pensione sulla base dei requisiti previgenti alla riforma Fornero. Il terzo contingente si caratterizza per l’ampliamento della platea dei salvaguardati: • Lavoratori cessati dal lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga in base ad accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che perfezionano i re- quisiti per accedere a pensione durante il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. • Prosecutori volontari autoriz- zati entro il 4 dicembre 2011 con un contributo volontario versato entro il 6 dicembre 2011. • Lavoratori che hanno risolto C ome tutti gli anni sono stati rivalutati gli importi dell’in- tegrazione al trattamento minimo spettante sulle pensioni di impor- to inferiore al “minimo vitale”. A partire dal 01 gennaio 2013 l’im- porto della pensione integrata al trattamento minimo raggiunge € 495,43 mensili, importo che de- riva dall’applicazione della riva- lutazione automatica nella misura del 3% sull’importo minimo del 2012 ( € 481,00). Per verificare il diritto a questa prestazione occorre considerare i redditi personali del pensionato, patronato inca-cgil La legge riconosce alla lavoratrice la facoltà di utilizzare un margine di flessibilità nella decorrenza del con- gedo rispetto alla data presunta del parto. Lasciando inalterata la durata del congedo di maternità che, come noto, prevede l’obbligo da parte della lavoratrice (e del datore di lavoro) di astenersi dal lavoro per cinque mesi, ovvero due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo dalla data effettiva, le lavoratrici possono continuare a lavorare fino ad un mese dalla data presunta del parto. In tal caso il periodo di congedo, non goduto prima del parto, può essere usufruito dopo il parto, arrivando al massimo a quattro mesi. Tale fa- coltà può essere esercitata a condizione che un ginecologo del SSN e un medico competente per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro (dove presente) attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. L’INPS ritiene accoglibili le domande per il congedo di maternità flessibile che vengano presentate entro il settimo mese di gravidanza con la necessaria documentazione sanitaria rilasciata nel corso del settimo mese. Se la domanda viene presentata oltre il settimo mese, può essere accolta solo per i giorni residui. Questi giorni non possono essere recuperati dalla lavoratrice dopo il parto, ma vanno comunque conteggiati ai fini della durata complessiva del periodo di maternità. Flessibilità del congedo di maternità ESODATI, AL VIA LA TERZA SALVAGUARDIA pensioni, INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DEL 2013: chi ha diritto? Chi ha diritto all'integrazione nel 2013? Reddito anno 2013 Personale Cumulato Nessuna integrazione Oltre € 12.881,18 Oltre € 25.762,36 Integrazione intera Fino a € 6.440,59 Fino a € 19.321,77 Integrazione parziale Oltre € 6.440,59 fino a € 12.881,18 Oltre € 19.321,77 fino a € 25.762,36 chi ha diritto all’integrazione nel 2013? Redd i to anno 2 0 1 3 P ubblicato sul sito INPS il bando per l’assegnazione dei contri- buti concessi alle madri lavoratrici – dipendenti o iscritte alla gestio- ne separata, anche adottive o affi- datarie – in alternativa al congedo parentale per il pagamento dei servizi per l’infanzia.Si tratta del contributo economico introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 (dall’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del Lavoro Fornero) utilizzabile alternativa- mente per servizi di baby-sitting o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Le domande di accesso all’age- volazione devono essere inviate per via telematica all’INPS dal 1° al 10 luglio 2013, accedendo al portale tramite PIN o attraverso il supporto del nostro Patronato INCA. L’agevolazione si traduce in un contributo di 300 euro mensili (o in misura riproporzionata per le lavoratrici part-time) per un pe- riodo massimo di sei mesi per le madri dipendenti e di tre mesi per le iscritte alla gestione separata, da richiedersi negli 11 mesi suc- cessivi al termine della maternità obbligatoria. Possono richiedere il contributo anche le gestanti che hanno la data presunta parto en- tro il 10 novembre 2013 e coloro che hanno già fruito in parte del congedo parentale. Nel caso della fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati il contributo verrà erogato diretta- mente alla struttura prescelta; per il servizio di baby sitting tramite buoni lavoro, o voucher (ex art. 72 del decreto legge n. 276 del 10 settembre 2003). I benefici saranno riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse economiche indicate dal Legisla- tore in base ad una graduatoria che verrà stilata a livello naziona- le, tenendo conto della situazione ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente. $ VOUCHER PER BABY SITTER E ASILI NIDO IN SOSTITUZIONE DEL CONGEDO PARENTALE

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