Spazio al Lavoro n. 1 del 2013

| 15 non in prova», di conseguenza al lavoratore in prova non spetterà nessuna integrazione in caso di malattia. Al lavoratore non sarà più riconosciuta l’integrazione per i primi tre giorni dalla quarta volta che si assenta per malattia brevi (di durata non superiore a 5 giorni). In questo caso i primi tre giorni della quarta malattia, e delle successive, non saranno più retribuite al 100% ma nel seguen- te modo: - quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale; - quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale. Sono trasformati in giorni i periodi che l’azienda è tenuta ad integrare al 100%; il Ccnl del 2008 prevede che i periodi restanti, fino al rag- giungimento del comporto previ- sto per il mantenimento del posto di lavoro, siano indennizzati al 50%, l’accordo separato preve- de per gli stessi periodi restanti un’indennità dell’80%. Il calcolo del 100% riparte ogni qual volta si lavori per almeno 61 giorni di calendario. $ DIRITTI S u alcuni importanti capitoli che riguardano i diritti – quel- lo allo studio e i passaggi automa- tici di livello previsti dall’inqua- dramento, ad esempio – si rinvia a una serie di commissioni con poteri negoziali, che integreran- no l’accordo. Per quanto riguar- da il preavviso di licenziamento e di dimissioni, l’accordo separato indebolisce le norme che contra- stano la pratica delle dimissioni in bianco fatte firmare alle don- ne. Il trattamento economico del- la malattia definito con l’accordo separato spetta «al lavoratore sgravi fiscali e contributivi. L’inte- sa separata del 5 dicembre 2012 non tutela il potere d’acquisto del salario: gli importi economici de- finiti per incrementare i minimi contrattuali non considerano i va- lori dell’inflazione. La piattaforma della Fiom, votata dalla maggioranza delle lavoratri- ci e dei lavoratori metalmeccanici, chiede per gli anni 2012/2014 un aumento uguale per i 3-4-5- livelli di 206 euro a titolo di recupero, salvaguardia e valorizzazione re- ale del potere di acquisto della re- tribuzione. Per molti lavoratori quindi au- mentano le ore di straordinario e di flessibilità obbligatorie senza alcun aumento salariale per le ore lavorate in notturno e in straor- dinario. Nel Premio di Risultato Fim e Uilm con Federmeccanica mascherano la clausola di «esigi- bilità», che hanno sottoscritto in Fiat, per imporre ai lavoratori le flessibilità dell’orario di lavoro in- trodotte con l’accordo separato o con gli accordi in azienda. $ dipendenti e fino a 152 ore nelle aziende con meno di 200 dipen- denti introducendo un unico vin- colo alle imprese, il limite di 120 ore di utilizzo complessivo tra ore di flessibilità e ore straordinario obbligatorio. Fim Uilm e Feder- meccanica estendono in tutte le imprese metalmeccaniche il peg- gioramento degli orari di lavoro introdotto con l’accordo separato a Pomigliano a Mirafiori e in tutti gli stabilimenti Fiat: aumentano l’orario di lavoro dei lavoratori attraverso l’aumento della fles- sibilità e dello straordinario ob- bligatorio, lo slittamento della mezz’ora di mensa. L’intesa separata inoltre stravol- ge il Ccnl del 2008 cancellando dalla normativa sull’orario ogni riferimento alle norme di legge e introducendo ulteriori flessibilità che peggiorano la vita e il lavoro delle persone e delle loro famiglie. L’accordo introduce anche ulterio- ri flessibilità di orario di lavoro, a scapito dei diritti dei lavoratori e a costo zero per le imprese. $ Ecco alcuni tra i passaggi più im- portanti: - I contratti a termine fino a 12 mesi saranno possibili senza bisogno di causali, vengo- no ridotti i termini degli intervalli previsti tra un contratto e quel- lo successivo e si autorizzano le assunzioni a termine fino al 6% dell’organico. - Per quanto ri- guarda il lavoro somministrato, cioè l’interinale, l’accordo sepa- rato ne allarga i confini: si potrà usare l’interinale senza specifiche motivazioni, anche attraverso ac- cordi aziendali firmati dalla Rsu d’intesa con le organizzazioni sin- dacali territoriali, per un numero di lavoratori uguale a quello degli interinali assunti a tempo indeter- minato nei tre anni precedenti. - Il contratto di apprendistato viene integralmente modificato: si eli- mina il vincolo alla stabilizzazione del 70% dei lavoratori in appren- distato per poterne assumere altri e si introduce la possibilità per le aziende di assumere un numero di apprendisti pari a quello dei lavo- ratori specializzati e qualificati. $ SALARIO C on l’accordo separato del 5 dicembre 2012 Fim e Uilm hanno introdotto la flessibilità sui minimi contrattuali e hanno san- cito che il salario del Contratto Nazionale è un salario diverso tra le fabbriche e tra i territori. Per la prima volta i minimi salari, a parità di mansione, non sono più uguali per tutti i lavoratori perché, con la contrattazione aziendale, gli aumenti potranno essere dif- feriti di 12 mesi, e quindi diversi da fabbrica a fabbrica, sia in caso di crisi che di nuovi insediamenti produttivi o anche per usufruire di ORARIO L’ accordo separato del 5/12/ 2012 peggiora le condizioni delle lavoratrici e dei lavorato- ri aumentando l’orario di lavoro e cancellando la contrattazione della Rsu sugli orari in fabbrica. Con l’intesa firmata: - l’orario di lavoro non è più oggetto di con- trattazione in azienda con la Rsu ma alla contrattazione si sostitu- isce una procedura di «esame» di 10 giorni trascorsi i quali l’a- zienda può procedere; - aumen- ta strutturalmente l’orario indi- viduale di lavoro fino a 144 ore annue nelle aziende con oltre 200 MERCATO DEL LAVORO L’ intesa riscrive la premessa contrattuale proponendosi di armonizzare e integrare il con- tratto di categoria alla luce degli accordi interconfederali del giu- gno 2011 e all’accordo separato sulla «produttività» (non firmato dalla Cgil) del 21 novembre 2012. Sulle regole che governano il mercato del lavoro, l’intesa del 5 dicembre scorso aumenta la fles- sibilità. Oltre a recepire tutte le leggi e i contratti interconfederali in materia, lo spazio per la pre- carietà del lavoro diventa sempre più ampio. fiom-cgil metalmeccanici spazi o lavoro a l Il contratto cancellato: ecco le parti peggiori dell’accordo Con l’accordo separato del 5 dicembre 2012, non firmato dalla FIOM-Cgil, introdotti termini peggiorativi per salario, diritti, orario e mercato del lavoro, come l’aumento delle ore di straordinario senza aumenti salariali e lo stravolgimento del contratto di apprendistato.

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