Analisi Bialnci. L'assestamento 2015

Escluso dall’obbligo di gestione associata il comune di Aosta. • L’articolo 17 introduce l’autorizzazione alla concessione di un contributo del 30 per cento degli oneri sostenuti dai fornitori commerciali della Regione che dovessero necessitare di richiedere l’anticipo di crediti vantati nei confronti della Regione. La concessione si applica ai crediti certi, liquidi ed esigibili, di importo non inferiore a 10.000 euro. ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) • L’articolo 18 modifica la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), stabilendo l’esclusione dall’obbligo di convenzionamento per il Comune di Aosta, considerata la complessità del capoluogo regionale che, almeno in prima applicazione, rende opportuno il mantenimento di autonomia gestionale nell’esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto. 27

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