Inca per i giovani 2014

Infortuni e malattie professionali 33 Danno biologico e danno differen z iale Fino al 2000, l’INAIL ha indennizzato, in caso di infortunio o di malattia professionale, la sola perdita della capacità lavorativa, escludendo quei danni alla salute di natura esistenziale, relazionale, estetica che, invece, sono stati inclusi con l’introduzione del cosiddetto danno biologico nel decreto legislativo n. 38/2000. A partire da questa data, l’INAIL indennizza la perdita dell’integrità psicofisica, ma lo fa ancora in modo standardizzato, limitandosi a riconoscere solo una parte delle conseguenze che un infortunio o una malattia professionale producono sulle condizioni di vita complessivamente intese. Non è un caso che la quota indennizzata dall’INAIL è sostanzialmente inferiore a quella che la lavoratrice e il lavoratore possono ottenere anche per vie legali in sede civilistica dal datore di lavoro. Per questo, nonostante la normativa del 2000, non è preclusa la possibilità di chiedere, anche per via giudiziaria, al datore di lavoro, il risarcimento di quanto non è stato già indennizzato dall’INAIL. In questi casi, l’INCA è in grado di assistere la lavoratrice e il lavoratore in tutte le fasi di svolgimento del contenzioso, potendo contare su propri medici legali e avvocati.

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