Inca per i giovani 2014

24 Welfare Congedo di maternità Il periodo di astensione riconosciuto è quello che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi alla nascita del figlio. La lavoratrice può, tuttavia, decidere (previo parere positivo del medico) di posticipare l’astensione fino ad iniziarla il mese precedente la data presunta del parto, usufruendo di un mese di congedo in più dopo la nascita del figlio (cosiddetto congedo di maternità flessibile). È inoltre possibile anticipare il congedo di maternità in caso di gravi complicanze nella gestazione, di condizioni di lavoro pregiudizievoli alla salute del bambino o della donna o quando la lavoratrice sia addetta a lavori pesanti, pericolosi o insalubri. Indennità di maternità Durante il periodo di congedo, per le lavoratrici dipendenti l’indennità è pari all’80% della retribuzione, integrata del 20% da parte del datore di lavoro, ove questa integrazione sia prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dal contratto integrativo aziendale. Le collaboratrici a progetto hanno diritto all’indennità di maternità solo se non sono pensionate né assicurate ad altri Enti e se nella loro posizione assicurativa hanno accreditate almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi antecedenti i due mesi dalla data presunta del parto. Le professioniste iscritte alla Gestione separata possono accedere all’indennità a condizione che sospendano l’attività lavorativa. Le professioniste iscritte alle Casse libero professionali possono invece continuare ad esercitare la propria attività e percepire l’indennità di maternità.

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