Guida ai servizi CAAF 2021
21 TITOLARI DI PARTITA IVA rificano al contempo due condizioni, ovvero: la partecipazione è di controllo e la Srl esercita la stessa attività economica svolta dalla persona fisica in regime forfetario. Da ultimo, per evitare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di collaborazione con partita Iva, è ora previsto che il soggetto forfetario debba svolgere le proprie prestazioni lavorative prevalentemente in favore di committenti diversi dal proprio datore di lavoro (o da colui che era tale nei due anni precedenti) o da soggetti ad egli riconducibili. SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI Rispetto al regime ordinario, il regime forfetario permette una serie di semplificazioni a livello amministrativo, contabile e fiscale, le più significative sono: l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica; la non applicazione dell’Iva nelle fatture di vendita; l’esclusione dai principali adempimenti Iva (detrazione, liquidazione, versamento, comunicazione trimestrale e dichiarazione dell’imposta); l’esclusione dall’ “Esterometro”; l’esclusione dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili; esclusione dagli ISA; esclusione dall’applicazione delle ritenute d’acconto. Dal 2020, per i soggetti in regime forfetario che decideranno facoltativamente di emettere tutte le fatture di vendita in formato elettronico è previsto un regime premiale, ovvero la riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti a conservare i documenti contabili e fiscali emessi e ricevuti nonché a presentare la dichiarazione dei redditi, Modello Redditi PF, alle ordinarie scadenze, così come a versare l’imposta sostitutiva dovuta sui redditi dichiarati. L’imposta dovuta dal contribuente forfetario è calcolata applicando al reddito im- ponibile l’ aliquota del 15% (5% per le nuove attività) . La base imponibile su cui va applicata l’imposta si determina moltiplicando i ricavi incassati nell’anno per il co- efficiente di redditività stabilito per legge, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta. L’imposta così determinata sostituisce la con- tribuzione Irpef, Irap e le addizionali comunali e regionali. Applicando il regime forfetario, i costi relativi all’attività non sono deducibili ana- liticamente ma a forfait, in base alla percentuale di redditività attribuita. L’unica eccezione riguarda i contributi previdenziali dovuti per legge e pagati nell’anno che si deducono dal reddito lordo. LAGESTIONEPREVIDENZIALE GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Gli imprenditori iscritti alla CCIAA come commercianti o nella sezione speciale degli artigiani , devono annualmente provvedere al versamento dei c.d. contributi «fissi» , suddivisi in 4 rate di pari importo e calcolati dall’INPS sulla base del reddito minimale fissato annualmente dall’Istituto. Le scadenze di versamento dei contributi
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