Guida ai servizi CAAF 2021
20 TITOLARI DI PARTITA IVA REGIME FISCALE “ORDINARIO” PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI Per i contribuenti che adottano il regime “ordinario”, il reddito imponibile, dato dalla differenza tra ricavi (o compensi) e costi contabilizzati secondo il principio di cassa, è tassato con le aliquote a scaglioni Irpef, oltre che ad Irap del 3,9%, se dovuta. Ai fini reddituali tali soggetti sono tenuti alla presentazione del Modello Redditi, del Modello Irap al verificarsi dei requisiti e alla compilazione degli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA), salvo le ipotesi di esonero/esclusione dagli stessi. Non sono previste semplificazioni fiscali in materia di Iva per i contribuenti in regime ordinario ed è ob- bligatoria la fatturazione elettronica. REGIME FORFETARIO - AGEVOLATO A partire dal 1°gennaio 2015 il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale (già in attività o non), che rispettano i requisiti prescritti e, al tempo stesso, non incorrono in una delle cause di esclusione. H REQUISITIPERL’ACCESSOALREGIMEFORFETARIOECAUSEDIESCLUSIONE La Legge di Bilancio 2021 non ha introdotto novità in merito a limiti e requisiti d’ac- cesso al regime forfettario. Nel 2021 possono applicare il regime forfettario le partite IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2020, rispettano i seguenti requisiti: non hanno percepito più di 65.000 euro di ricavi/compensi; non hanno sostenuto più di 20.000 euro di costi per personale dipendente e/o assimilato (dipendenti, collaboratori, borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori a progetto, etc.). Per accedere al regime forfetario è necessario inoltre verificare di non incorrere in una delle cause di esclusione dal regime. In particolare, le ipotesi che comportano l’esclusione dal regime forfetario sono: 1. l’applicazione di regimi speciali Iva odi regimi forfetari di determinazione del reddito; 2. la residenza all’estero del soggetto; 3. l’esercizioprevalentedi operazioni di cessione fabbricati e/omezzi di trasportonuovi; 4. la contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese fa- miliari durante l’esercizio dell’attività in regime forfetario; 5. il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arte o professioni; 6. lo svolgimento dell’attività professionale o d’impresa in prevalenza nei confronti dei datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti ad essi diret- tamente o indirettamente riconducibili; 7. aver percepito più di 30.000 euro di reddito di lavoro dipendente/assimilato (es. pensione) nell’anno precedente l’accesso al regime (non rileva se il rapporto di lavoro è cessato). Il possesso di una partecipazione in una società di persone è quindi di ostacolo al- l’applicazione del regime forfetario, così come la partecipazione in Srl quando si ve-
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