FLC - Formazione e informazione Aprile 2012

n. 4 bollettino scuola - 11 aprile 2012 4 L a FLC CGIL impugnerà avanti al TAR del Lazio la Cir- colare ministeriale della Funzione Pubblica dell’8 marzo 2012, la Circolare nr. 23 e il Decreto n. 22 del Miur del 12 marzo che applicano al settore pubblico e alla scuola la riforma Fornero . Come abbiamo già più volte denunciato le novità introdotte da questa riforma sono tutte peggiorative e stanno penalizzan- do migliaia di lavoratori, in particolare nel comparto scuola, per questo la FLC CGIL sta studiando tutte le possibili azioni per con- trastarne l’applicazione. Queste nuove regole hanno effetti diversi anche sui singoli pen- sionandi e sui requisiti che derivano dalla storia personale di cia- scuno. Questo significa che per attivare la tutela individuale e proporre eventuali ricorsi, da valutare caso per caso, è necessa- rio prima di tutto presentare la domanda e attendere un atto di diniego da parte dell’amministrazione a una richie- sta di pensionamento o al misconoscimento di uno o più requisiti. Va quindi impugnato un atto amministrativo ben preciso davanti al giudice del lavoro: per l’impugnazione non c’è scadenza . I lavoratori interessati possono sottoporre l’atto da im- pugnare agli uffici legali delle FLC CGIL territoriali che li assisteranno nell’azione giudiziaria. Riforma pensioni. La FLC ricorre al Tar. Le nuove norme danneggiano migliaia di lavoratori D opo il superamento del periodo di prova-formazione il docente può presentare la domanda di ricostru- zione di carriera .La mancata presentazione della domanda di ricostruzione di carriera o la presenta- zione tardiva della domanda stessa espongono il do- cente alla prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera. Il diritto si prescrive infatti se non viene esercitato entro il termine di 10 anni previsto dall’art. 2946 del codice civile. Il diritto a percepire eventuali arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione avvenuta a seguito di una domanda tardiva si prescrive, invece, a decorrere dai 5 anni che pre- cedono la data della domanda presentata. Affinchè l’Ufficio Amministrazione personale insegnante possa emettere il decreto di ricostruzione di carriera è indispensabile che il docente presenti, tramite la scuola dove presta servizio, la seguen- te documentazione: • dichiarazione dei servizi pre-ruolo; • domanda di ricostruzione di carriera. Dopo l’emanazione del decreto di ricostruzione di carriera l’Ufficio provvederà all’aggiornamento della stessa con l’elaborazione dei decreti di inquadramento. Il servizio pre-ruolo è riconoscibile ai fini della carriera quando: • sia stato prestato in possesso del prescritto titolo di studio; • la durata minima risulta conforme a quella prevista dall’ordina- mento vigente al momento della prestazione (180 giorni a par- tire dall’anno scolastico 1974/75 o servizio continuativo dal 1 febbraio al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali o esami); • si tratti di servizio militare di leva o sostitutivo prestato in co- stanza di nomina o in corso all’entrata in vigore (30.1.87) della Legge n. 958/86 (art.20). Il servizio pre-ruolo viene riconosciuto, con decorrenza dal supe- ramento del periodo di prova, 1° settembre successivo alla data di immissione in ruolo, nella misura dei primi quattro anni per intero e per la rimanente parte nella misura di 2/3 ai fini giuridici ed eco- nomici e 1/3 ai soli fini economici. Ai fini dell’inserimento nella posizione stipendiale spettante è utile solo la parte valida ai fini giuridici ed economici, mentre la parte valida ai soli fini economici verrà conglobata nell’anzianità, al com- pimento giuridico di 16 anni per i docenti di scuole secondarie di secondo grado e di 18 anni per i docenti di scuole elementari, me- die e docenti diplomati delle scuole secondarie di secondo grado cosi come previsto dall’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88. RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRE RUOLO PRESTATO IN UN PAESE MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA Con decreto del presidente della Provincia del 28.11.2006, n.68 é stato introdotto un regolamento che prevede la riconoscibilità dell’esperienza professionale acquisita in uno Stato membro dell’U- nione europea agli effetti della carriera. (vedi circolare n.114211 del 01.06.2007). Impugnate le circolari Miur e FP. Eventuali ricorsi di singoli andranno proposti contro gli atti adottati dall’amministrazione, quindi affrontati caso per caso: non ci sono termini decadenziali. RICOSTRUZIONE CARRIERA DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO

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