Formazione e informazione Ottobre 2012
5 n. 3 bollettino FILLEA - 22 ottobre 2012 L a legge 28 giugno 2012, n°92 detta “riforma Fornero”, sugli ammortizzatori sociali ha la pretesa di riformulare radicalmente gli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici istituendo l’ASPI e La Mini ASPI, superando l’idennità di disoccupazione nelle sue diverse forme e l’idennità di mobilità e lasciando inalterati i trattamenti previsti per il settore agricolo. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n°153 del 3-7-2012, la normativa è diventata legge, e le nuove prestazioni decorreranno già dal 1° gennaio 2013,salvo quanto previsto per la mobilità e per la cassa integrazione. Durante il dibattito parlamentare la CGIL ha più volte espresso critiche durissime al provvedimento, considerando inadeguato e insufficiente per far fronte alla grave crisi occupazionale. Un giudizio che non ha impedito al governo di andare avanti lo stesso. La portata di questa riforma del mercato del lavoro potrà essere percepita meglio nel tempo, ma intanto vale la pena soffermarsi per spiegare cosa cambia concretamente per i lavoratori e le lavoratrici sui quali ricadono principalmente gli effetti di una disoccupazione preoccupante che proposta dal Governo Monti sulla base delle affermate necessità di adeguamento del nostro ordinamento al qua- dro europeo. Quando si parla di “flessibilità in uscita” si intende soprattutto fare riferimento alla possibilità per il datore di lavoro di sopportare minori vincoli nella scel- ta di ridurre il personale per fare fronte a situazioni di difficoltà o alla necessità di apportare modifiche all’orga- nizzazione del lavoro. Il tema è dunque quello dei licen- ziamenti per motivi economici, che possono poi svilup- parsi nella forma giuridica del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (art. 3, legge n. 604 del 1966) o dei licenziamenti collettivi per riduzione del per- sonale. Il fatto che un allentamento del tasso di rigidità della disciplina giuridica dei licenziamenti possa in effetti dar luogo a maggiore competitività, favorire l’aumento dell’occupazione, ridurre il dualismo tra occupati stabili e precari o disoccupati, sono assunti basati su presupposti indimostrati, dei quali le più serie ricerche di economisti e giuristi mettono in discussione il fondamento. Ciò pre- messo, appare comunque contraddittorio il fatto che la riforma Fornero intervenga non sulla disciplina sostan- ziale dei licenziamenti (se non per un aspetto di caratte- re procedurale), ma su quella sanzionatoria, attenuando le conseguenze di un licenziamento invalido: il risultato dunque non è che diventa più semplice o più facile, per l’impresa, operare un licenziamento legittimo, madiventa meno costoso licenziare un lavoratore senza giustificazio- ne. Tale scelta solleva notevoli perplessità, a cominciare dal fatto che la disciplina dei licenziamenti ha lo scopo di presidiare non solo, e non tanto, l’interesse del lavorato- re alla stabilità del rapporto di lavoro (perché nel nostro ordinamento tale interesse cede di fronte ad una seria e dimostrata ragione imprenditoriale), quanto la libertà e la dignità stesse del lavoratore, la sua condizione contrat- tuale nella quotidiana relazione di conflitto di interessi con il datore di lavoro. Istruzioni operative: Il lavoratore che riceve la comunicazione del datore di lavoro, di avvio della procedura ex art. 7 l. 604 per l’in- timazione di un licenziamento per g.m.o. (gravi motivi organizzativi, motivo economico), deve attivarsi imme- diatamente, anche prima della convocazione da parte del- la DRL (Direzione Regionale del Lavoro) per procurarsi l’assistenza di un ufficio vertenze e/o di un legale nell’am- bito della procedura. Il groviglio dei nuovi ammortizzatori sociali
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