Formazione e informazione Ottobre 2012
n. 3 bollettino FILLEA - 22 ottobre 2012 4 lavoratrice/lavoratore a sottoscrivere le proprie dimissio- ni dal rapporto di lavoro a prescindere dalla sua reale vo- lontà, senza l’indicazione della data, spesso al momento dell’assunzione. Si ricorre, tra l’altro, a tale prassi fraudo- lenta nei casi di eventi “sgraditi”, che dovessero verificarsi durante il rapporto di lavoro quali malattie, infortuni, ma soprattutto gravidanze. L’ISTAT con i rapporti annuali ha raccolto dati numerici sull’incidenza delle c.d. “dimis- sioni in bianco” nei casi di interruzioni del lavoro per la nascita di un figlio: negli anni 2008-2009 800 mila lavo- ratrici madri hanno dichiarato di essere state indotte a dimettersi dal loro posto di lavoro a seguito della gravi- danza. Il comma 21 introduce la possibilità per la lavora- trice/lavoratore di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale: entro sette giorni, che possono sovrappor- si al periodo di preavviso, dal ricevimento dell’invito a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale, la revoca può essere comunicata in forma scritta; dal giorno successivo alla comunicazione della revoca si ricostitu- isce il rapporto di lavoro e per il periodo intercorrente tra il recesso e la revoca, se non vi è stata prestazione la- vorativa, non matura alcun diritto retributivo. Eventuali pattuizioni stabilite al momento delle dimissioni o risolu- zione consensuale in caso di revoca perdono efficacia con conseguente obbligo in capo alla lavoratrice/ lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in for- za di esse. Infine, il comma 23 prevede a carico del datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla la- voratrice/ lavoratore al fine di simulare le dimissioni o la risoluzione consensuale una sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 30.000,00, il cui accertamento è di compe- tenza delle Direzioni territoriali del lavoro. E’ importante tenere a mente: • che i termini di tutela sono allungati ai tre anni di vita della bambina/bambino, ovvero dal suo ingresso nella famiglia adottiva o affidataria; • che le dimissioni non convalidate dalla lavoratrice/la- voratore sono, dagli stessi, revocabili entro sette giorni dal ricevimento dell’invito a convalidare; • che trascorso il termine di decadenza di sette giorni dal ricevimento dell’invito a convalidare inviato dal datore di lavoro, le dimissioni sono efficaci ed il rap- porto di lavoro risolto; • che il datore di lavoro è tenuto ad inviare l’invito a con- validare al domicilio della lavoratrice/lavoratore indi- cato nel contratto di lavoro o successivamente formal- mente comunicato al datore di lavoro; • in caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale esercitata nei termini dei sette giorni dal ricevimento dell’invito a convalidare, il rapporto di la- voro si ricostituisce a partire dal giorno successivo a quello della revoca, senza diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la cessazione e la revoca, se non vi è stata prestazione lavorativa; • che i contratti collettivi nazionali possono indicare le sedi ove effettuare la convalida delle dimissioni o riso- luzione consensuale. Sostegno Alla GENITORIALITA’: CONGEDO PARENTALE • Per i prossimi anni 2013-2015 sarà sperimentato “ al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la con- ciliazione dei tempi di vita e di lavoro ” un congedo di paternità obbligatorio per il padre lavoratore di- pendente della durata di un giorno con l’astensione dal lavoro entro i cinque mesi dalla nascita del figlio • Entro lo stesso periodo di cinque mesi dalla nascita del figlio , il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni anche continua- tivi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione. • Al padre lavoratore dipendente spetta per i giorni di astensione dal lavoro (sia per quello obbligatorio, sia per gli eventuali altri due goduti in sostituzione della madre) una indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. LICENZIAMENTO ECONOMICO Il tema del licenziamento individuale per motivi econo- mici è da anni al centro di un incessante dibattito sulle politiche regolative del lavoro, ed anche in questi mesi ha assunto ruolo centrale nella discussione sulla riforma
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