Formazione e informazione Febbraio 2012

8 n. 1 bollettino FILLEA - 15 febbraio 2012 CIRCOLARE SUL LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE FEDERCONSUMATORI VALLE D’AOSTA Via Binel , 24 - 11100 AOSTA - Tel . 0165/27.16.83 - Fax 0165/27.16.99 - Cel l . 335/61.27.150 mai l : federconsumatori@cgil .vda. it I l Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 nell’articolo 12 comma 1 ha previsto l’abbassamento a € 1.000,00 del limite dell’uso del contante e di titoli al portatore (assegni liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non nascono nominativi) previsti dalla legge 231/2007 testo cardine dell’antirici- claggio. Tale impegno si ricontrarrà nel pagamento delle fatture (per le quali si dovranno utilizzare strumenti quali bonifici, Rid, ricevute bancarie) e nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti (per le quali si do- vranno utilizzare bonifici o assegni di conto corrente o circolari). A decorrere dal 6.12.2011, l’art. 12, comma 1 del D.L. n. 201/2011, ha ridotto ad €. 999,99 il limite per l’utilizzo: 1. del denaro contante; 2. degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari; 3. dei libretti di deposito bancari o Dostali al portatore. A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000,00. I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia. Per quanto riguarda gli assegni l’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferi- bilità , la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. Si evidenzia che è necessario indicare il nome o la ragione sociale del be- neficiario: • sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000,00 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); • sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere daI11m- porto). PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI. L’obbligo dell’uso di strumenti diversi dalle banconote, è obbligatorio anche nelle modalità di pagamento delle retribuzioni. Al riguardo si fa presente che: • le nuove limitazioni alla circolazione del contante per i cedolini paga il cui netto supera 1.000,00 euro, prevedono che il datore di lavoro debba disporre un bonifico bancario oppure consegnare al lavoratore un assegno bancario o circolare. Non sussiste nessun obbligo per il lavoratore di aprire un c/c bancario o postale, se il lavoratore non accetta il bonifico, il datore di lavoro può’ effettuare il pagamento tramite assegno bancario o postale. Fermo restando che il datore di lavoro, non debba riconoscere alcun permesso orario aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dal CCNL applicato, per il cambio dell’assegno.

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